Piano casa, accatastamento integrabile dopo l’istanza entro i termini (TAR Puglia n. 1509 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di accatastamento richiesta dall’art. 5, comma 2, l.r. Puglia n. 14/2009 costituisce condizione di accesso al regime del c.d. Piano casa, ma non deve necessariamente essere allegata all’istanza edilizia né protocollata presso il Comune. La sua mancata presentazione originaria integra una carenza meramente formale, emendabile successivamente. Ove l’integrazione avvenga entro il termine dell’art. 7, comma 1, l.r. n. 14/2009 e prima dell’entrata in vigore della legge regionale abrogatrice, l’amministrazione deve valutare l’istanza secondo la disciplina vigente a quella data, in applicazione dell’art. 5 l.r. n. 51/2017. Il diniego fondato sul solo difetto di allegazione documentale è illegittimo, anche in forza del principio di collaborazione e del soccorso istruttorio di cui agli artt. 1, comma 2-bis, e 6 l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile in zona agricola del Comune di Otranto, assoggettata a vincolo paesaggistico. Il 3 novembre 2020 presenta istanza per ampliare il fabbricato del 20% della volumetria esistente ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 14/2009, con sistemazione delle aree esterne e piscina pertinenziale.
Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire n. 34/2023, il Comune esclude dagli interventi assentiti proprio l’ampliamento. Il TAR annulla in parte quel titolo con sentenza n. 1221 del 2 novembre 2023 per difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Segue il preavviso di rigetto e, il 9 febbraio 2024, il diniego definitivo: mancata allegazione della dichiarazione di accatastamento e sua mancata protocollazione. La ricorrente impugna il provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 2, l.r. n. 14/2009, che impone che gli immobili interessati risultino regolarmente accatastati. Il Comune aveva letto la norma come requisito di allegazione contestuale all’istanza, escludendo rilievo all’integrazione successiva.
Il TAR respinge questa lettura. La disposizione richiede che l’immobile sia accatastato, ma non prescrive che la dichiarazione sia allegata all’istanza o protocollata. Non pone alcuna preclusione espressa all’integrazione postuma né alla valutazione del requisito conosciuto per altra via.
Assume rilievo decisivo il diritto intertemporale. L’istanza è del 3 novembre 2020; l’integrazione documentale del 16 marzo 2021. Essa cade entro il termine del 31 dicembre 2022 fissato dall’art. 7, comma 1, l.r. n. 14/2009 e prima della pubblicazione della l.r. n. 3/2021, avvenuta il 25 marzo 2021. Opera quindi l’art. 5 l.r. n. 51/2017, che àncora la normativa applicabile alla data di presentazione dell’istanza completa in ogni elemento.
La completezza, precisa il Collegio, non è compromessa dalla sequenza temporale tra istanza e documentazione. La mancata allegazione di un documento destinato solo ad attestare un requisito già acquisito nei termini costituisce carenza formale, emendabile e irrilevante sul piano sostanziale. Il principio di collaborazione procedimentale e le regole del soccorso istruttorio impongono di non fondare il rigetto su simile omissione.
Il Comune, peraltro, era a conoscenza dell’accatastamento già con la comunicazione del 24 ottobre 2023. Il diniego del 9 febbraio 2024 è pertanto illegittimo: l’amministrazione avrebbe dovuto prendere atto della completezza dell’istanza e valutarla secondo la disciplina vigente al 16 marzo 2021. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese in ragione della novità e complessità interpretativa.
Nota della Redazione
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