Sopravvenuto preavviso di revoca del nulla-osta e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 2058 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione competente, di una nuova determinazione in ordine al nulla-osta rilasciato per l’ingresso del cittadino straniero determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’appello proposto avverso il diniego del permesso di soggiorno. L’interesse del ricorrente si sposta, infatti, sul nuovo atto, con la conseguenza che l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica che il provvedimento sopravvenuto incide sulla stessa situazione giuridica dedotta in giudizio. Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del 24.1.2025 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno-lavoro subordinato, rilevando la mancata produzione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto che l’inadempienza derivava dalla mancata convocazione, da parte della Prefettura, sua e della datrice di lavoro, ai fini della sottoscrizione del contratto.

Con sentenza in forma semplificata n. 12831 del 2025 il TAR ha respinto il ricorso, rilevando la carenza del contratto di soggiorno e ricordando che in data 6 maggio 2024 l’amministrazione aveva revocato il nulla-osta all’ingresso, per non essere stata formalizzata la richiesta entro il termine di cui all’art. 22, comma 5, del T.U. immigrazione. Il cittadino straniero ha proposto appello, riproponendo la censura sulla mancata convocazione e deducendo l’eccesso di potere per travisamento di fatto, consistito nello scambio tra due connazionali quasi omonimi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto lo svolgimento del giudizio. Con ordinanza n. 3132/2025, assunta nella camera di consiglio del 28.8.2025 sull’istanza cautelare, il Collegio aveva chiesto all’amministrazione una relazione di chiarimenti sugli esiti delle richieste di convocazione formulate dall’interessato. Con comunicazione depositata il 10 febbraio 2026 l’amministrazione ha adempiuto all’incombente, ricostruendo la vicenda e dando conto anche dell’errore di protocollazione dovuto allo scambio nominativo di persona.

In esito all’esame della documentazione, l’Ufficio ha rilevato la carenza del documento attestante la richiesta del centro per l’impiego, della idoneità alloggiativa e del requisito economico in capo al datore di lavoro. Su queste basi, in data 10.2.2026, ha adottato un nuovo preavviso di revoca, riportando integralmente le osservazioni ostative all’accoglimento dell’istanza.

Il Collegio ne trae la conseguenza sul piano processuale. La nuova determinazione dello Sportello unico, ancorché nella forma del preavviso di revoca, incide sul nulla-osta rilasciato in data 2 maggio 2023 e fa venir meno l’interesse alla decisione sull’appello: l’interesse della parte si è ormai spostato sul sopravvenuto atto. L’appello, pertanto, è dichiarato improcedibile.

La statuizione sulle spese segue la regola della compensazione, giustificata dalla particolarità della fattispecie esaminata. La Sezione dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del cittadino straniero ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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