Onere della prova sull’epoca di ultimazione e silenzio-assenso sul condono edilizio (TAR Lazio n. 216 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio incombe sul privato l’onere della prova dell’epoca di ultimazione dell’opera, essendo egli l’unico soggetto nella disponibilità dei documenti idonei a dimostrarla. Il silenzio-assenso previsto dall’art. 35, comma 18, l. n. 47/1985 non si forma per il solo decorso del termine di ventiquattro mesi, ma postula il concorso indefettibile della completezza formale e sostanziale della documentazione, ivi compreso il pagamento dell’oblazione e l’accatastamento. La mancata sottoscrizione dell’atto da parte del titolare dell’unità organizzativa procedente non ne determina l’invalidità ove gli elementi testuali consentano di individuare con certezza la provenienza dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di condono edilizio ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, per la sanatoria di un fabbricato ad uso residenziale a duplice elevazione. L’amministrazione, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, ha comunicato il diniego del titolo in sanatoria, rilevando dal verbale di contravvenzione dei vigili urbani che il manufatto non era stato completato al 1° ottobre 1983, come richiesto dall’art. 31, comma 1, l. n. 47/1985, essendo ancora in corso di realizzazione.

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo tre motivi: eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, sull’assunto che il fabbricato sarebbe stato realizzato in epoca anteriore; violazione dell’art. 35, l. n. 47/1985, per l’avvenuta formazione del silenzio-assenso a seguito del decorso del termine di ventiquattro mesi; nullità del provvedimento per mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale afferma che in materia urbanistica grava sul privato l’onere della prova dell’ultimazione dell’opera entro una certa data, poiché è l’unico soggetto che dispone degli elementi idonei a dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto. Il ricorrente non ha assolto a tale onere: si è limitato a contestare in modo generico l’operato dell’amministrazione e non ha prodotto alcuna evidenza utile, ammettendo anzi l’assenza di documentazione fotografica nella pratica di condono. Non è pertanto possibile disattendere l’accertamento compiuto dai vigili urbani, fondato su un documento avente data certa.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama l’art. 35, comma 18, l. n. 47/1985 e precisa che il silenzio-assenso in materia di condono non opera in via generalizzata: postula il concorso indefettibile del decorso del tempo e della completezza formale e sostanziale della documentazione. Il secondo requisito è quello più importante, non potendosi configurare un silenzio-assenso per il solo decorso del tempo, in difetto dei presupposti inerenti alla completezza documentale dell’istruttoria. Poiché il ricorrente non ha comprovato l’ottemperanza agli adempimenti relativi al pagamento dell’oblazione e all’accatastamento, non si è formato alcun titolo abilitativo tacito.

Sul terzo motivo, il Tribunale osserva che la firma in calce all’atto amministrativo ne costituisce lo strumento di attribuzione giuridica all’agente che lo ha adottato. Tuttavia, in ossequio al principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, la non leggibilità o la stessa autografia della sottoscrizione non costituiscono requisiti di validità dell’atto, ove concorrano elementi testuali che ne permettono la sicura individuazione della provenienza.

Nel caso concreto il provvedimento reca la chiara individuazione dell’Autorità emanante, la firma autografa del responsabile del procedimento, il numero di protocollo dell’istanza di condono ed è allegato a una nota interna di trasmissione del 10 aprile 2014, sottoscritta anch’essa dal responsabile dell’ufficio. Nessuna incertezza sussiste dunque sulla riconducibilità dell’atto alla potestà di vigilanza urbanistica del Comune. Il ricorso è pertanto rigettato; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione risultata vittoriosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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