Onere della prova della non imputabilità del ritardo nell’insinuazione tardiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 7818 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare presentata ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, l. fall., l’onere di provare che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore grava sull’istante. La valutazione circa la sussistenza di tale causa non imputabile implica un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, il cui esito, se congruamente e logicamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. L’avvenuto invio dell’avviso ex art. 92 l. fall. all’indirizzo della sede dell’impresa risultante dalla visura camerale, ancorché non recapitato per l’irreperibilità del destinatario, esclude che il curatore non abbia assolto con diligenza il proprio onere di comunicazione. La censura che non deduca l’omesso esame di un fatto decisivo, ma si limiti a contestare una diversa valorizzazione delle emergenze processuali, è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il giudice delegato non ammetteva al passivo del fallimento il credito vantato dal creditore, titolare di una ditta individuale, ritenendo la domanda inammissibile perché presentata oltre il termine annuale dalla data di esecutività dello stato passivo. Il ritardo era stato imputato allo stesso creditore, risultato irreperibile presso la sede dell’impresa alla quale il curatore aveva inviato la comunicazione prevista dall’art. 92 l. fall.

Il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dal creditore, confermando la correttezza dell’operato del curatore e rilevando, altresì, che la domanda era comunque sfornita di prova nel merito. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla non imputabilità del ritardo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili. Ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, l. fall., la prova che il ritardo nella presentazione della domanda tardiva sia dipeso da causa non imputabile al creditore grava sull’istante.

Tale prova non può ritenersi fornita nel caso in cui il curatore abbia inviato l’avviso di cui all’art. 92 l. fall. all’indirizzo della sede legale dell’impresa, risultante dalla visura camerale. La Corte ha precisato che la mancata ricezione della comunicazione per l’irreperibilità del destinatario in quel luogo non integra una causa non imputabile, poiché l’onere di comunicazione del curatore deve ritenersi assolto con l’invio all’indirizzo ufficiale.

Quanto alla prima doglianza, la Corte ha evidenziato che l’accertamento circa la sussistenza di una causa non imputabile costituisce una valutazione di fatto del giudice di merito che, se sorretta da motivazione congrua e logica, sfugge al sindacato di legittimità. La decisione impugnata, avendo accertato la diligenza del curatore, ha correttamente escluso l’esimente della non imputabilità.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva effettivamente apprezzato le modalità di effettuazione della comunicazione, pervenendo a una conclusione diversa da quella auspicata dal ricorrente. Tale circostanza configura non un omesso esame di un fatto decisivo, ma una differente valutazione delle emergenze processuali, non deducibile con la censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che è invece finalizzata a lamentare l’omissione, non la non condivisibile interpretazione, di un fatto.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente esclusione delle spese di lite per la mancata costituzione dell’intimato e la non applicazione della sanzione di cui all’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. vista la difformità delle ragioni della decisione rispetto alla proposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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