Compensazione delle spese illegittima se fondata sulla serialità del contenzioso (Cons. Stato n. 3694 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali la regola è quella della soccombenza, mentre la compensazione costituisce evenienza eccezionale, da motivare in modo rigoroso. È illegittima, in parte qua, la decisione giudiziaria che compensi le spese fondandola sulla cd. serialità del contenzioso, perché un siffatto criterio automatico lede il decoro professionale del difensore e non trova alcun ancoraggio nelle norme processuali. La medesima illegittimità si ravvisa quando, in luogo della compensazione, alla parte vittoriosa sia liquidata una somma manifestamente esigua a titolo di spese processuali. In sede di riforma, il Collegio liquida le spese del giudizio di primo grado nella misura forfettaria di euro 800,00, conforme alle fattispecie analoghe già decise.

Il Fatto

Una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato ha ottenuto, con sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il riconoscimento del servizio pre-ruolo e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla ricostruzione della carriera, all’inserimento nella classe stipendiale corrispondente, alle progressioni economiche e al pagamento degli arretrati.

Passata la decisione in cosa giudicata, la lavoratrice ha promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio. Il TAR ha accolto il ricorso, ma ha compensato le spese di lite “stante il carattere seriale del contenzioso”. Contro questa sola statuizione la dipendente ha proposto appello, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese secondo i valori del d.m. n. 55/2014.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si esaurisce nella parte della sentenza che ha disposto la compensazione. L’appellante assume la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, secondo comma, c.c., e del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022. Il Ministero si è costituito resistendo.

Il Collegio richiama la propria consolidata giurisprudenza, che afferma l’eccezionalità della decisione di compensare le spese in deroga al principio di soccombenza. Su questa linea ritiene illegittima la compensazione fondata sulla sola serialità del contenzioso, criterio che sacrifica la posizione della parte vittoriosa e incide sul decoro della professione.

La Sezione estende il principio anche all’ipotesi in cui, evitata la compensazione, la somma liquidata alla parte vittoriosa risulti troppo esigua. Il fondamento della motivazione viene individuato negli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., che consentono il rinvio ai precedenti conformi, e nell’obbligo di sintesi dell’art. 3, comma 2, c.p.a..

Su tale base il Consiglio dichiara fondate le censure e richiama integralmente le proprie decisioni del 2025 che, in fattispecie analoghe, hanno ritenuto conforme a legge la liquidazione forfettaria delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado. Accoglie quindi l’appello e, in parziale riforma, liquida dette spese in euro 800,00, oltre a spese generali, accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero nella misura forfettaria di euro 300,00, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è dato solo dalle spese legali del primo grado. Anche per esse è disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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