Silenzio rifiuto sull’istanza di sanatoria e ordine di demolizione (TAR Calabria n. 1585 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 si intende rifiutata decorsi sessanta giorni dalla presentazione, con formazione di un silenzio rifiuto a valore legale tipizzato. Il provvedimento tacito non impugnato nei termini si consolida e costituisce presupposto legittimo dell’ordine di demolizione, che assume carattere vincolato in presenza di intervento eseguito in area vincolata e in assenza di titolo. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’ordinanza demolitoria quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, per effetto della sanatoria procedimentale dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

A seguito di sopralluogo, personale della polizia municipale accertava la realizzazione, in una unità immobiliare dislocata su due livelli, di un locale mansardato in luogo del terrazzo previsto, con materiali lignei e infissi. L’intervento avveniva in area gravata da vincolo paesaggistico-ambientale e da vincolo sismico, in assenza del necessario titolo edilizio. I comproprietari versavano la sanzione amministrativa e depositavano istanza di sanatoria.

Tre anni dopo il Comune emanava l’ordinanza di demolizione delle opere abusive, assegnando il termine di novanta giorni. I ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo, con il primo motivo, l’illegittimità per mancata definizione dell’istanza di sanatoria, non menzionata nell’atto, e, con il secondo, la violazione dell’art. 7 legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’istanza dei ricorrenti come domanda di accertamento di conformità, disciplinata dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 nel testo vigente ratione temporis. La norma consente il rilascio del titolo in sanatoria solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

Il comma 3 della disposizione stabilisce che, decorsi sessanta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende rifiutata. Da tale previsione il Tribunale ricava che per la domanda depositata nel luglio 2020 si era formato il silenzio rifiuto allo scadere del termine. I ricorrenti non hanno impugnato il provvedimento tacito nei termini, che pertanto si è consolidato.

Su questo presupposto l’ordinanza demolitoria risulta legittima: essa è stata emessa a fronte di un intervento eseguito in area vincolata, in assenza di titolo e dopo il rifiuto tacito dell’istanza di sanatoria. Il carattere vincolato del provvedimento esclude margini di valutazione discrezionale in capo all’amministrazione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ne rileva l’infondatezza sotto duplice profilo. I ricorrenti erano consapevoli dell’abuso per effetto della notificazione del verbale di accertamento. Anche prescindendo da tale conoscenza, la prospettazione secondo cui la comunicazione di avvio avrebbe consentito di rappresentare la pendenza dell’istanza di sanatoria non coglie nel segno.

Il decorso del termine normativamente prefigurato comporta infatti la formazione di un silenzio con valore legale tipizzato di rifiuto, con conseguente carattere vincolato dell’ordine di demolizione. Trova quindi applicazione la sanatoria procedimentale dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241 del 1990, che impedisce l’annullamento del provvedimento emesso in difetto di comunicazione di avvio quando emerga che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è respinto, con conferma del provvedimento impugnato e nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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