Valutazione ASN e discrezionalità tecnica della Commissione (Cons. Stato n. 8341 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e non è sindacabile nel merito dal giudice della legittimità. Il controllo giurisdizionale si esaurisce nella verifica della attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della correttezza del criterio e del procedimento applicativo. I valori soglia previsti dagli allegati al D.M. n. 120/2016 sono prerequisiti quantitativi che non incidono sull’esito della valutazione qualitativa della produzione scientifica. L’art. 2, comma 3, D.M. n. 602/2016, che prevede l’incremento degli indicatori per i periodi di congedo, opera sul piano quantitativo e non può fondare una censura sul giudizio qualitativo, una volta riconosciuto il superamento delle soglie.
Il Fatto
Il candidato impugna innanzi al TAR Lazio il giudizio collegiale di non idoneità all’insegnamento universitario quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/B1, emesso in data 12.06.2018. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11018/2023, respinge il ricorso, ritenendo il giudizio della Commissione sorretto da motivazione adeguata e articolata.
Il candidato propone appello. Lamenta l’omessa statuizione sulla censura relativa all’incremento percentuale degli indicatori per il periodo di congedo; l’erronea applicazione di criteri propri dell’abilitazione di prima fascia; il difetto e la contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla qualificazione delle sedi editoriali e alla corrispondenza tra giudizi individuali e giudizio collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che il candidato aveva comunque ricevuto valutazione positiva sui valori soglia, avendo raggiunto due dei tre valori previsti. La Corte chiarisce la funzione dei valori soglia: essi sono prerequisiti minimi che consentono l’accesso alla valutazione qualitativa e non incidono sull’esito di questa, trattandosi di giudizi funzionalmente distinti ancorché collegati. Richiama sul punto Consiglio di Stato n. 5884 del 14 giugno 2023, secondo cui i due parametri non si influenzano reciprocamente negli esiti.
Quanto al riferimento al panorama internazionale, il Collegio rileva che trattasi di errore materiale del giudice di primo grado, non imputabile alla Commissione: dai verbali emerge la valutazione del profilo del candidato avuto riguardo ai criteri della seconda fascia e alla rilevanza nazionale della ricerca.
Sul dedotto difetto di motivazione, la Corte ritiene il giudizio della Commissione compiutamente esternato. La Commissione aveva analizzato le opere principali, la monografia e gli articoli, contestando il carattere descrittivo e la carenza di rigore metodologico, e aveva rilevato la concentrazione temporale della produzione nel biennio 2017-2018, con assenza nel periodo precedente, concludendo per la carenza di continuità e di maturità accademica.
Quanto alla asserita divergenza tra giudizi individuali e giudizio collegiale, il Collegio ravvisa una convergenza unanime sulla non idoneità. L’auspicio, espresso in un giudizio individuale, di una futura produzione più congrua non smentisce la conclusione, perché coerente con il giudizio collegiale secondo cui il candidato non dimostra ancora una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca. La censura sul riferimento alle pubblicazioni collettanee è infondata, avendo la Commissione espresso un giudizio motivato sul contenuto delle opere.
Da ultimo, il Consiglio di Stato ribadisce che il giudizio dell’organo di valutazione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche. Tale verifica, nel caso di specie, ha escluso profili di illegittimità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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