Riparto seggi comunali: prima i gruppi di liste, poi le singole liste (TAR Calabria n. 2106 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’art. 73, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 va interpretato, ove siano presenti gruppi di liste collegate, nel senso che si determina dapprima il numero di seggi spettanti al gruppo e solo successivamente quello spettante a ciascuna lista che ne fa parte, secondo il criterio della cifra elettorale e del metodo dei quozienti. Il comma 9 della medesima disposizione conferma che il numero dei seggi di ciascuna lista si individua dividendo la rispettiva cifra elettorale “sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste”. Ne deriva che la determinazione dei seggi del gruppo costituisce presupposto logico rispetto alla determinazione dei seggi delle singole liste. Il ricalcolo che muova direttamente dalle cifre elettorali delle singole liste, saltando il passaggio intermedio, è quindi infondato.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alle elezioni comunali del Comune di Rende, svoltesi il 25 e 26 maggio 2025, nella lista collegata a un candidato sindaco non eletto. Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e notificato il 25 luglio 2025 ha impugnato l’atto di proclamazione degli eletti del 16 giugno 2025, deducendo un errore nell’attribuzione dei seggi.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe assegnato cinque consiglieri, anziché quattro, alle liste collegate a un candidato non eletto, e tre consiglieri, anziché quattro, alle liste collegate all’altro candidato non eletto. Ove il calcolo fosse stato corretto, ella sarebbe risultata eletta. Il controinteressato, proclamato consigliere nelle liste dell’altro gruppo, si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso e svolgendo il calcolo ritenuto corretto. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda l’interpretazione dell’art. 73 d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui disciplina l’attribuzione dei seggi in caso di liste collegate. Il Tribunale ricostruisce il meccanismo normativo muovendo dai commi 4, 5, 8 e 9 della disposizione, per poi richiamare la lettura offerta dal Consiglio di Stato sez. III, 25/01/2018, n. 530.
La questione centrale è se il comma 8, nel riferirsi a “ciascuna lista o gruppo di liste collegate”, consenta di procedere direttamente al riparto tra le singole liste, oppure imponga un passaggio preliminare sul gruppo. Il Collegio osserva che il comma 9 fissa la divisione della cifra elettorale di ciascuna lista “sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste”: tale espressione dimostra che il numero dei seggi del gruppo è presupposto logico del riparto interno.
Ne consegue che il metodo dei quozienti deve essere applicato prima per l’assegnazione dei seggi ai gruppi di liste collegate, ove presenti, e solo in un secondo momento alle singole liste che ne fanno parte, fino a concorrenza dei seggi riconosciuti al gruppo. Il Tribunale richiama in senso conforme anche il TAR Milano, sez. III, 02/12/2020, n. 2355.
La ricorrente, viceversa, aveva proposto un ricalcolo fondato direttamente sulle cifre elettorali delle singole liste, saltando il passaggio relativo al gruppo: impostazione che il Collegio ritiene non conforme alla sequenza imposta dalla norma. Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controinteressato, che si è costituito; nulla è disposto nei confronti del Comune, non costituito in giudizio.
Nota della Redazione
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