Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 2 n. 12961 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di deposito, a pena di improcedibilità, della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ove questa sia avvenuta, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione. La mancanza anche di uno solo dei documenti determina l’improcedibilità del ricorso, sanzione evitabile solo se il deposito del documento mancante avviene entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso. Non è invocabile l’art. 372 c.p.c. per recuperare l’omissione oltre detto termine, né è sufficiente il deposito della mera istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio. L’improcedibilità non sussiste quando il ricorso risulti notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Una società di diritto scozzese aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il venditore, l’acquirente e il promissario acquirente di un immobile, chiedendo la declaratoria di simulazione o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita. Le domande erano state respinte in primo grado e la Corte d’Appello di Messina aveva rigettato l’impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che non era stata depositata, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata. Il ricorrente aveva dato atto nel ricorso dell’intervenuta notificazione della sentenza d’appello, ma non aveva prodotto la relata di notifica entro il termine di legge. Il ricorso risultava inoltre notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La società aveva sostenuto che, se la notificazione e la sua data non fossero state indicate nel ricorso, la Corte non avrebbe potuto verificare la decadenza dal termine breve. La Corte ha respinto tale rilievo, ribadendo che l’art. 369 c.p.c. è norma processuale non disponibile e che la circostanza è inidonea a contrastarne l’operatività.
La Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 9005 del 2009 e la recente ordinanza Cass. Sez. 2 n. 28781/2024, che ha ricostruito l’intero contesto e ribadito l’impossibilità di utilizzare l’art. 372 c.p.c. per superare la necessità del rispetto del termine di cui all’art. 369 c.p.c. Il deposito del documento mancante può avvenire solo entro venti giorni dalla notifica del ricorso; consentire un recupero a tempo indeterminato vanificherebbe il senso del duplice adempimento.
Ha inoltre precisato che l’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o acquisito tramite il fascicolo d’ufficio, ma che non se ne deve attendere l’acquisizione. La sanzione non sussiste se il ricorso è notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata: la Corte ha dichiarato l’improcedibilità e, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativamente determinata in favore delle controparti, oltre al pagamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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