Cumulo giuridico tra violazioni TARSU e TARI per la stessa indole (Cass. civ. Sez. 5 n. 18405 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, prima della riformulazione della disciplina operata dal d.lgs. n. 87/2024, è configurabile il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 tra violazioni afferenti alla TARSU e alla TARI, allorché le stesse debbano considerarsi della medesima indole. La nozione di violazioni della stessa indole, desunta dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, non richiede un nesso di progressione, ma postula una valutazione sostanziale che può sussistere in ragione della sostanziale continuità regolativa degli obblighi dichiarativi dei due tributi. L’atto impositivo di rettifica della superficie tassabile è validamente motivato senza necessità di allegare le delibere comunali, soggette a pubblicità legale, né di indicare le fonti probatorie, la cui prova può essere fornita nella successiva fase contenziosa.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui la concessionaria del servizio aveva rideterminato la TARSU dovuta per gli anni 2010 e 2011, per superfici e aree non dichiarate. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, respingeva le doglianze della contribuente, ritenendo l’avviso motivato e la pretesa fondata. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il fallimento della società, deducendo quattro motivi: la nullità della sentenza per l’ingresso di domande e questioni nuove in appello (primo motivo), il difetto di motivazione dell’avviso (secondo motivo), la motivazione apparente della sentenza in punto di produzione di rifiuti speciali (terzo motivo) e l’illegittima esclusione del cumulo giuridico per violazioni relative a più annualità (quarto motivo). La causa era rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria. In sede di legittimità il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del solo quarto motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi, li ha disattesi. In merito alla denunciata violazione del divieto di nova in appello, la Corte ha ricordato che il processo tributario ha natura impugnatoria e la pretesa è quella risultante dall’atto impugnato: la novità della domanda va valutata con riguardo ai presupposti posti a fondamento dell’atto impositivo, non in base alle controdeduzioni svolte dall’Ente nel primo grado. Nel caso di specie, la riconduzione delle aree alla categoria delle “aree scoperte” non ha immutato la causa petendi dell’avviso, ma ha solo attinto alla giustificazione probatoria.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto con l’indicazione della maggiore superficie accertata, integrata con gli atti generali, senza necessità di allegare le delibere comunali soggette a pubblicità legale. Ha inoltre distinto il profilo della validità dell’atto da quello del riscontro probatorio dei fatti costitutivi della pretesa, onere che può essere assolto dall’Amministrazione nella successiva fase processuale.
Il terzo motivo, concernente la motivazione apparente, è stato respinto. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite sulla riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale, precisando che la motivazione è apparente solo quando non rende percepibili le ragioni della decisione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato conto, con ragioni non apodittiche, dell’insussistenza della prova della produzione di rifiuti speciali, rilevando anche l’omissione dichiarativa, principio non specificamente censurato e per il quale la dichiarazione tardiva sanabile solo per il futuro.
Il quarto motivo è stato invece accolto. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia erroneamente applicato il precedente di cui alla pronuncia n. 6950/2014, che non attiene al cumulo giuridico ma al rinnovo annuale dell’obbligo dichiarativo. Ha quindi ricostruito l’istituto della continuazione, configurato dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 in termini di autonomia, incentrato sulla nozione di violazioni della stessa indole, come definita dall’art. 7, comma 3, con riguardo non solo a un criterio formale ma anche sostanziale, riferito a disposizioni diverse che presentano profili di sostanziale identità. Tale identità sussiste tra TARSU e TARI per la sostanziale continuità regolativa dell’obbligo dichiarativo.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità dello jus superveniens di cui al d.lgs. n. 87/2024, la cui disciplina è temporalmente limitata alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. In accoglimento del quarto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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