Omessa distrazione delle spese: rimedio la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 21517 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta, validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendosi ritenere tale dichiarazione implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, e non è dovuta alcuna statuizione sulle spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione.

Il Fatto

Il difensore di una società e di due soci, parti controricorrenti in un giudizio tributario di legittimità, ha depositato istanza per la correzione di un errore materiale dell’ordinanza con cui la Corte, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio. Nel dispositivo mancava la distrazione delle spese in favore del difensore, che si era dichiarato antistatario nel controricorso.

L’istanza, regolarmente notificata, mirava a ottenere l’aggiunta nel dispositivo della statuizione omessa. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione del rimedio esperibile contro l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, il mezzo non è l’impugnazione, ma la correzione degli errori materiali prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma.

Tale soluzione è coerente con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che alla procedura di correzione si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Il rimedio, osserva la Corte, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Sul piano della legittimazione, il difensore può proporre il ricorso se nel giudizio aveva formulato specifica richiesta. La richiesta è validamente proposta anche quando manchi l’esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, perché tale dichiarazione può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Quanto alla forma del procedimento, la Corte rileva che all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 non trova più applicazione il procedimento della precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi invece il procedimento secondo la forma camerale dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ..

Nel merito, l’ordinanza impugnata è effettivamente affetta da errore materiale, poiché la richiesta di distrazione era stata avanzata nel controricorso mentre nulla si rinviene in tal senso nel dispositivo. La Corte dispone pertanto la correzione, con annotazione sull’originale, e non adotta alcun provvedimento sulle spese, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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