Il diritto al rimborso IVA del soggetto non residente non è condizionato dalla natura dell’identificazione diretta (Cass. civ. Sez. 5 n. 21731 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’identificazione diretta del soggetto non residente ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633/1972 ha natura meramente formale, non essendo atto costitutivo del diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA. Il soggetto passivo non residente, ancorché identificato in Italia, è legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972, ove non disponga di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e ricorrano le condizioni previste dalla disposizione. Il diritto al rimborso spetta al soggetto giuridico, unico titolare del diritto, e non alla partita IVA, italiana o estera, di cui sia eventualmente titolare.
Il Fatto
Una società di diritto lussemburghese, identificata in Italia ai fini IVA ex art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972, presentava istanza di rimborso dell’IVA ex art. 38-bis2 del medesimo decreto, relativa a fatture emesse nei suoi confronti da fornitori italiani. L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza, sostenendo che il soggetto richiedente, non residente, fosse diverso da quello cui erano intestate le fatture, titolare della partita IVA italiana.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara accoglieva il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, rigettava l’appello dell’Ufficio, affermando che il titolare del diritto al rimborso era la società contribuente, unico soggetto giuridico, ancorché titolare di due partite IVA. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con tre motivi, la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 38-bis2, 30 e 35-ter del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., lamentando, in particolare, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della società istante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto avvinti da intrinseca connessione. La ricorrente sosteneva la natura sostanziale, e non meramente formale, dell’attribuzione della soggettività passiva, con la conseguenza che legittimato al rimborso sarebbe stato esclusivamente il soggetto titolare della partita IVA italiana, nei cui confronti erano state emesse le fatture.
La Suprema Corte ha, invece, ribadito che l’identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/1972, pur essendo obbligatoria, ha mera valenza formale, non essendo un atto costitutivo del diritto alla detrazione. Tale principio, affermato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza C-385/10, Nidera, e ripreso da Cass. n. 2746/2023 e Cass. n. 20738/2023, si fonda sulla prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali. La natura formale dell’identificazione comporta che non sia ipotizzabile alcuna differenza tra il soggetto non residente e quello identificato, e che tale soggetto sia comunque legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA, ove ne ricorrano i presupposti sostanziali.
La Corte ha inoltre precisato che l’ordinanza n. 21411/2017, richiamata dalla ricorrente, non è pertinente, in quanto riguardava una fattispecie diversa, relativa alla detrazione dell’IVA operata dal rappresentante fiscale, e non al rimborso ex art. 38-bis2. La detrazione, ha chiarito la Corte, è alternativa al rimborso e può essere esercitata solo dopo l’acquisizione della soggettività passiva, mentre il rimborso per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro è disciplinato proprio dall’art. 38-bis2.
La Corte ha, infine, escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo la sentenza impugnata chiara e fondata su un ragionamento giuridico conforme ai principi enunciati, e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.