Contributi pubblici e necessaria predeterminazione dei criteri di selezione (Cons. Stato n. 8286 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 della legge n. 241/1990 esprime il principio generale della necessaria predeterminazione e pubblicazione dei criteri cui l’amministrazione deve attenersi nell’an e nel quantum delle sovvenzioni, contributi e sussidi a soggetti pubblici e privati. La discrezionalità che connota l’erogazione di somme pubbliche non è libera, ma va incanalata mediante la preventiva fissazione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare, secondo la tecnica dell’autolimite. In difetto di criteri specifici e applicativi, l’esclusione di una proposta è priva di ragione percepibile e si risolve in un inammissibile gradimento politico. L’accoglimento del ricorso consegue alla genericità dei criteri di selezione, non alla valutazione del merito delle proposte.
Il Fatto
Il Comune appellante organizza annualmente la manifestazione “Estate Pometina”. Per l’edizione 2019 adottava una delibera di indirizzo della Giunta e pubblicava un avviso per il reperimento di proposte progettuali. L’associazione appellata partecipava alla selezione, ma veniva esclusa dal programma approvato con successiva delibera giuntale.
L’associazione impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare ordinava il riesame. Il Comune adottava quindi una determinazione dirigenziale di non accoglimento, impugnata con motivi aggiunti. Il TAR, con sentenza, accoglieva il ricorso rilevando il difetto di motivazione e l’assenza di criteri trasparenti. Il Comune proponeva appello, chiedendo la riforma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i quattro motivi d’appello, che contestano il modulo procedimentale prescelto, l’assenza di una distinzione tra iniziative di spesa e vere sovvenzioni, il difetto di relazione funzionale tra scopo pubblico e scelta del soggetto e l’assenza di requisiti predeterminati. Il nucleo della controversia è la legittimità della procedura di selezione delle proposte.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado. Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5149 del 2017, ribadisce che l’art. 12 della legge n. 241/1990 impone la predeterminazione del contenuto delle decisioni amministrative mediante la tecnica dell’autolimite. Ogni forma di sovvenzione, contributo o sussidio deve essere preceduta dalla predeterminazione e pubblicazione dei criteri di concessione, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3769 del 2020 e Cons. Stato, Sez. II, n. 1504 del 2020.
La Corte qualifica tale regola come principio generale dell’ordinamento: l’erogazione di denaro pubblico, in qualsiasi forma, non può considerarsi completamente libera. La discrezionalità amministrativa deve essere incanalata attraverso la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto da beneficiare, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 7845 del 2019.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva la genericità dei criteri di selezione. L’esclusione della proposta dell’associazione è pertanto priva di ragione percepibile, risolvendosi in un mero gradimento politico inammissibile. La motivazione dell’atto di riesame, fondata sulla ritenuta assenza di interesse pubblico, conferma che il procedimento era sorretto solo da tale gradimento.
L’appello è quindi respinto, con integrale conferma della sentenza del TAR Lazio. Le spese del grado sono compensate in ragione della particolarità della materia; è confermata l’ammissione al gratuito patrocinio della parte appellata.
Nota della Redazione
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