Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1593 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, protrattosi oltre il termine di sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, legittima l’actio iudicati e l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il giudice amministrativo nomina sin d’ora il Commissario ad acta e determina la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata oltre interessi legali, con spese di lite distratte al difensore.
Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inviato alla pubblica amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza alcun pagamento, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il decreto della Corte d’appello ha acquisito autorità di cosa giudicata. Su questo presupposto il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza e afferma che, per le ottemperanze ai decreti emessi ex legge n. 89/2001, non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è dichiarato fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero è pertanto condannato a eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato sin d’ora il Commissario ad acta nel dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del primo termine.
Quanto alla richiesta penalità di mora, il TAR la riconosce e la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, sottolineando il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Collegio stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il Commissario: il silenzio del codice sulle modalità di corresponsione impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, ed esigenze di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il richiamo è all’art. 95 c.p.c. e all’art. 510 c.p.c., che nel procedimento esecutivo collocano le spese in prededuzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata