Dies a quo del terzo tra an e quomodo dell edificazione (TAR Sicilia n. 1542 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo decorre dall’inizio dei lavori quando si contesti l’an dell’edificazione, e dal completamento o dallo sviluppo degli stessi, in termini di esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, quando si contesti il quomodo. La richiesta di accesso agli atti non è idonea ex se a differire i termini, ma la tardiva risposta dell’Amministrazione rileva se l’accesso era indispensabile per verificare la divergenza tra realizzato e titolo. L’apertura che consente passaggio di luce e aria senza affaccio sul fondo del vicino costituisce luce e non finestra, sicché non impedisce la costruzione in aderenza ai sensi dell’art. 904 cod. civ.. La parete che presenti esclusivamente finestre di vani destinati a disimpegno non è parete finestrata ai fini del rispetto della distanza di dieci metri.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile confinante con quello del controinteressato, impugnavano il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la sopraelevazione del fabbricato vicino. Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, rilevavano che l’intervento si fondava su una precedente SCIA di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, asseritamente illegittima, e che la sopraelevazione violava le distanze, oscurava una finestra e comprometteva la vista panoramica.
Deducevano inoltre l’inerzia del Comune nell’esercizio dei poteri di vigilanza. Il controinteressato e l’Amministrazione eccepivano l’irricevibilità per tardività e chiedevano il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di irricevibilità. Il sopralluogo del 9 luglio 2024 aveva consentito di visionare il cantiere, ma i ricorrenti non contestavano il diritto in astratto di costruire, bensì la concreta edificazione per violazione delle distanze e per l’illegittimità dell’intervento presupposto. Vale quindi la distinzione tra an e quomodo: il dies a quo coincide con il grado di sviluppo dei lavori idoneo a rendere conoscibile l’esatta consistenza dell’opera. Richiamata la pronuncia del Cons. Stato, sez. IV, n. 3654 dell’11 aprile 2023, il Tribunale osserva che l’accesso non differisce di per sé i termini, ma nella specie l’Amministrazione lo aveva riscontrato con ritardo ed esso era indispensabile per verificare la divergenza rispetto al titolo.
Nel merito il ricorso è infondato. Le censure sulla SCIA presupposta non sono documentate e sono comunque tardive, essendosi consolidati gli effetti ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 per decorso del termine annuale di autotutela. Non è configurabile alcuna inerzia dell’Amministrazione, mancando la prova delle condizioni per l’esercizio dei poteri di controllo tardivo. È inoltre depositata l’autorizzazione del Genio civile dell’8 aprile 2024.
Quanto alle distanze, la costruzione in aderenza è legittima: dalla documentazione fotografica risulta che l’apertura chiusa da grata è una luce, e l’art. 904 cod. civ. consente al vicino di costruire in aderenza. Il giunto tecnico trova giustificazione in esigenze antisismiche.
Anche la porta finestra che accede a un disimpegno non impone il distanziamento di dieci metri: l’art. 42 del Regolamento Edilizio Comunale esclude le pareti finestrate di vani destinati a scale e disimpegni, e la stessa parte non ha disconosciuto tale destinazione attuale. La norma regolamentare non è stata impugnata. Cadono quindi anche le censure sulla necessità di una convenzione tra privati, istituto di deroga a prescrizioni qui inapplicabili.
Infine, è generica la doglianza sulla compromissione della vista: in assenza di violazione delle distanze e di una servitù provata, non è configurabile un generale diritto alla vista panoramica. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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