Variante urbanistica, stralcio di previsione edificatoria e onere motivazionale sulle osservazioni (TAR Toscana n. 737 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte relative alla classificazione dei suoli e alla destinazione delle singole aree costituiscono espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione pianificatrice e rientrano nel merito, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Lo stralcio di una previsione di completamento residenziale non richiede specifica motivazione quando la pianificazione precedente non abbia avuto alcun principio di esecuzione mediante strumento attuativo approvato, convenzionato o adottato, tale da ingenerare un’aspettativa qualificata alla sua conservazione. La soppressione di una previsione edificatoria non integra un trasferimento della stessa su altro fondo, ma una autonoma e diversa determinazione, coerentemente ridotta, rientrante nella discrezionalità dell’Ente. Le osservazioni dei privati in corso di formazione del piano sono un mero apporto collaborativo e non impongono motivazione analitica: è tuttavia necessario che la risposta, anche sintetica, evidenzi in quali punti la proposta si discosti o rientri nei criteri generali del piano, non risolvendosi in formule apodittiche o tautologiche.

Il Fatto

Due società, comproprietarie pro quota di un appezzamento di circa mq. 4.475 in località Santa Cristina a Mezzana, lo avevano visto classificare dal previgente Regolamento Urbanistico come area residenziale di completamento, con una porzione edificabile e una residua a verde privato. La variante adottata dal Comune ha stralciato la previsione di nuova edificazione di completamento residenziale, destinando l’intero lotto a verde privato V3, mentre nello stesso ambito ha previsto l’edificabilità di un altro fondo in fregio a diversa viabilità, in precedenza destinato a verde.

Le società hanno impugnato dapprima la delibera di adozione, con ricorso straordinario poi riassunto davanti al TAR, quindi la delibera di approvazione con motivi aggiunti. Deducono la contraddittorietà con le previsioni del Piano Strutturale, il difetto di istruttoria sul carico urbanistico, la violazione della disciplina transitoria regionale e l’insufficienza delle risposte alle osservazioni presentate. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale sulla base del consolidato orientamento secondo cui la classificazione dei suoli è espressione di amplissima discrezionalità, con posizione recessiva del privato, e il sindacato giudiziario si arresta alla soglia della manifesta irragionevolezza o del travisamento, richiamando la giurisprudenza amministrativa più recente. Nel caso concreto lo stralcio risponde all’obiettivo, previsto dalle norme tecniche del Piano Strutturale, del contenimento degli abitati collinari, e non presenta sintomi di illogicità.

Il TAR rileva che il fondo delle ricorrenti è collocato fuori dalle zone edificate, mentre la nuova previsione edificatoria, di dimensioni inferiori, interessa un terreno compreso tra due lotti già costruiti, così ricongiungendoli. La scelta di pianificazione non è condizionata dalle destinazioni più favorevoli del piano precedente: l’esigenza di specifica motivazione sorge solo quando tali previsioni abbiano trovato concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo approvato, convenzionato o adottato, ovvero in presenza di giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi. La variante non ha avuto alcun principio di esecuzione.

Quanto alla dedotta riduzione da 400 a 150 mq di superficie residenziale, il Collegio esclude che si tratti di trasferimento della medesima previsione: si è in presenza di una modificazione quantitativamente ridotta, espressione della discrezionalità amministrativa volta a un ragionevole equilibrio tra sviluppo edilizio e tutela della collina. L’istanza di verificazione è respinta perché non necessaria ai fini del decidere.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece parzialmente accolto. Respinta la censura sull’applicazione della disciplina transitoria regionale, il TAR chiarisce che la qualificazione di variante semplificata discende dal contenuto sostanziale del provvedimento e non dal procedimento seguito. Sono invece fondate le doglianze sul difetto di motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni: le risposte dell’Amministrazione si risolvono in formule apodittiche, confermando la previsione senza indicare le situazioni di criticità, e in un accoglimento tautologico, che inverte il processo logico motivazionale. Gli atti impugnati con i motivi aggiunti sono pertanto annullati, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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