Termine d’impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo (TAR Valle d’Aosta n. 21 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo non notificato individualmente decorre dalla piena conoscenza dell’atto, da intendersi come percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del destinatario. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale non integra di per sé il dies a quo, quando l’atto incide direttamente sulla posizione sostanziale dell’interessato. L’accesso agli atti consente di articolare i motivi di ricorso, ma non sposta in avanti il termine già maturato. Ne deriva l’irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine, con assorbimento delle censure di merito.

Il Fatto

Un privato, proprietario di un immobile collocato in area soggetta a vincolo paesaggistico a norma dell’art. 136 d.lgs. n. 42/2004, lamenta la compromissione della vista panoramica conseguente alla realizzazione di un palo di sostegno dell’elettrodotto, posizionato a breve distanza dalla sua abitazione nell’ambito di un intervento di interramento di un tratto di linea aerea.

Dopo aver ottenuto dalla Regione la documentazione del procedimento, il ricorrente impugna l’autorizzazione paesaggistica resa dalla Soprintendenza e l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’elettrodotto, deducendo travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza istruttoria. La società titolare dell’impianto e la Regione eccepiscono l’irricevibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di tardività, richiamando l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e le tre modalità di decorrenza del termine: notificazione o comunicazione, pubblicazione quando non è richiesta la notifica individuale, conoscenza effettiva dell’atto.

L’autorizzazione dirigenziale impugnata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale per quindici giorni. Il TAR non aderisce alla tesi che fissa il dies a quo alla scadenza della pubblicazione. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di privilegiare la soluzione garantista: il termine decorre dalla conoscenza del provvedimento quando questo incide direttamente nella sfera giuridica dell’interessato. Richiama in proposito l’indirizzo del Cons. Stato, sez. IV, n. 1027 del 2024 e la giurisprudenza sulla sufficienza della percezione della lesività.

La documentazione prodotta dimostra che il difensore del ricorrente, già nel maggio 2023, aveva rappresentato alla società la lesione del diritto al panorama derivante dal posizionamento del manufatto, prospettando una soluzione condivisa. A seguito dell’incontro di giugno e della nota della controinteressata del 22 giugno 2023, che confermava l’esecuzione della soluzione progettuale illustrata, la lesione era divenuta attuale e pienamente percepita.

Il Collegio esclude che l’accesso agli atti, perfezionatosi nel mese di agosto 2023, possa far decorrere il termine. La documentazione acquisita ha consentito di approntare i motivi, ma non integra un pregiudizio diverso da quello già noto e non incide sulla piena conoscenza richiesta per l’impugnazione. Anche fissando il dies a quo al 22 giugno 2023, il ricorso notificato in ottobre risulta tardivo.

Il TAR dichiara pertanto il ricorso irricevibile, assorbe le censure di merito e compensa integralmente le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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