Criterio della media triennale legittimo per sovvenzioni alle società di corse (Cons. Stato n. 4642 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il criterio che determina la sovvenzione spettante alle società di corse parametrandola al valore medio delle giornate di corsa organizzate su base annua e non alla singola giornata effettivamente svolta. La scelta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non è sindacabile nel merito, salvo il limite della manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, che non può desumersi da conteggi e simulazioni predisposti unilateralmente dalla parte. L’assegnazione delle giornate di corsa e la determinazione delle sovvenzioni rispondono a procedure e criteri distinti, disciplinati da atti generali. I decreti di carattere generale non richiedono motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, dovendo invece rispettare l’obbligo di predeterminazione e pubblicazione dei criteri di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società appellante gestisce un ippodromo e organizza per il Ministero le corse di trotto. Ha impugnato davanti al TAR Lazio la proposta di accordo sostitutivo per la stagione 2023 e i decreti che avevano determinato la sovvenzione, assumendo che il criterio del valore medio triennale non valorizzasse l’effettiva capacità organizzativa delle singole società.

Secondo la ricorrente, assumendo a parametro la media delle giornate su base annuale, il quantum del contributo finiva per dipendere in misura preponderante dal numero di giornate attribuite unilateralmente dal Ministero, con lesione della par condicio tra le società. Il TAR ha respinto il ricorso; la società ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il motivo sulla pretesa illegittimità del criterio applicativo, identico a quello già esaminato dalla Sezione nella sentenza n. 2209/2026. La doglianza è inammissibile per estrema genericità: la società si limita a contestare il criterio senza esporre le ragioni specifiche per cui esso non risponderebbe alle prescrizioni normative asseritamente violate, né l’incidenza negativa della determinazione ministeriale delle giornate.

La Corte rileva inoltre che l’argomentazione investe il merito della discrezionalità tecnica, il cui sindacato è precluso al giudice amministrativo salvo il limite della manifesta illogicità, irrazionalità o arbitrarietà. Tali vizi non possono ricavarsi dalla presentazione di conteggi e simulazioni predisposti unilateralmente dalla parte, che non evidenziano alcun errore logico manifesto (richiamate Cons. Stato n. 8359/2020, n. 5634/2020, n. 173/2019 e n. 6572/2018).

Nel merito, il Collegio osserva che l’assegnazione delle giornate di corsa e la determinazione delle sovvenzioni soggiacciono a procedure e criteri distinti, disciplinati da atti generali e astratti. L’assegnazione non avviene in modo assolutamente discrezionale, ma in virtù di specifici provvedimenti che definiscono i criteri di attribuzione, oggetto dell’impugnativa ma non colpiti da alcuna censura specifica. Quanto al criterio di determinazione della sovvenzione, non si ravvisa alcuna palese irragionevolezza: maggiore è il numero delle giornate organizzate su base annuale, maggiore è il servizio pubblico reso e il costo organizzativo complessivo sostenuto.

Il Consiglio condivide la statuizione del primo giudice secondo cui il criterio è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo, garantendo il miglioramento tecnico e l’adeguamento delle strutture; il valore medio tiene conto delle oscillazioni del periodo, mentre valori parametrati sulle singole giornate rischierebbero effetti distorsivi e discriminatori. Il modello parametrico deve fondarsi su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse.

Quanto al secondo motivo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, la censura è infondata. I decreti impugnati sono atti amministrativi a carattere generale, per i quali l’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990 non richiede motivazione; l’art. 12 della stessa legge esige invece la predeterminazione e pubblicazione dei criteri, avvenuta nel caso di specie. Il provvedimento finale specifica comunque la necessità di parametri certi e riscontrabili. L’appello è respinto, con condanna della società appellante alle spese, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *