Opposizione esperibile anche contro la convalida della perquisizione preventiva (Cass. pen. Sez. VI n. 40969 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’opposizione avverso la perquisizione non seguita da sequestro, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 negli artt. 252-bis e 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., è esperibile anche contro il provvedimento di convalida della perquisizione preventiva eseguita dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., poi riqualificata dal pubblico ministero come perquisizione processuale. L’indicazione, tra i soggetti legittimati, della persona nei cui confronti la perquisizione è stata eseguita o disposta è riferibile tanto alle perquisizioni preventive quanto a quelle processuali. Ove alla perquisizione segua il sequestro, il rimedio resta escluso per la clausola di riserva della norma, salvo abnormità del mezzo di ricerca della prova.

Il Fatto

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro il decreto del pubblico ministero di convalida della perquisizione di urgenza eseguita dalla polizia giudiziaria presso la loro abitazione.

La perquisizione era stata originariamente eseguita ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., per la ricerca di armi, e poi riqualificata dal pubblico ministero, nel decreto di convalida, come perquisizione ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 252-bis e 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., per aver l’ordinanza escluso dall’ambito applicativo delle norme la perquisizione preventiva, in contrasto con la ratio della riforma volta a tutelare i soggetti sottoposti a perquisizione non seguita da sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto il rimedio dell’opposizione avverso il provvedimento di perquisizione non seguito da sequestro, con l’obiettivo di colmare il vuoto di tutela evidenziato dalla Corte EDU con la sentenza del 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia, che aveva ritenuto l’Italia responsabile per la violazione dell’art. 8, par. 2, CEDU. Il sistema si fonda sulla coesistenza di due rimedi: il riesame, quando alla perquisizione segue il sequestro, e l’opposizione, quando il sequestro non vi è.

Il tema che il ricorso pone è se l’opposizione sia riferibile alla sola perquisizione “processuale”, che presuppone una previa iscrizione della notizia di reato, o sia esperibile anche per la perquisizione “preventiva”, che prescinde da tale acquisizione. Il Collegio non condivide la tesi restrittiva accolta dal provvedimento impugnato.

Né l’art. 252-bis né il comma 4-bis dell’art. 352 contengono un riferimento che consenta di escludere le perquisizioni preventive. L’indicazione, tra i legittimati, della persona nei cui confronti viene svolta l’indagine è neutralizzata dal riferimento alla persona nei cui confronti la perquisizione è stata eseguita o disposta, sintagma riferibile a entrambe le ipotesi. Una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata impone di individuare il perimetro del rimedio con riguardo a tutte le operazioni di perquisizione, giacché, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252 del 2020, il comun denominatore delle perquisizioni “speciali” risiede nell’attribuzione alla polizia giudiziaria di poteri più ampi. Escludere dal rimedio i destinatari di una perquisizione preventiva determinerebbe una frizione con gli artt. 24 Cost. e 8 CEDU, oltre a una irragionevole disparità di trattamento.

A sostegno di tale conclusione la Corte richiama la propria pronuncia Sez. I, n. 24786 del 12 marzo 2024, Akid, resa proprio su un ricorso avverso il rigetto dell’opposizione contro la convalida di una perquisizione eseguita ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S..

La diversa conclusione non incide, però, sulla legittimità del provvedimento impugnato, sia pure per ragione diversa. Nel caso di specie, in base alla clausola di riserva dell’art. 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., assume rilievo ostativo l’intervenuto sequestro della sostanza stupefacente. Il ricorso non ha inoltre dedotto alcun profilo di abnormità: il decreto che dispone o convalida la perquisizione domiciliare seguita da sequestro non è autonomamente impugnabile, salvo che il mezzo di ricerca della prova sia abnorme, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5021 del 27 marzo 1996, Sala. Ne deriva il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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