Pretesa restitutoria post-decadenza incentivi: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 14328 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di produzione di energia, ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., non si estende alla controversia in cui il Gestore dei Servizi Energetici agisca per la restituzione di incentivi, quando il provvedimento di decadenza non sia più in discussione. L’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., proposta in un giudizio separato e distinto, non postula alcun nuovo esercizio di potere autoritativo, ormai esaurito. In tal caso, la pretesa si fonda su un diritto soggettivo di credito, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di impianti fotovoltaici incentivati, era stata destinataria di un provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti, confermato dal giudice amministrativo. A seguito di tale accertamento, il Gestore dei Servizi Energetici aveva instaurato due distinti giudizi per ottenere la condanna alla restituzione degli incentivi percepiti.
In uno di questi, il giudice amministrativo aveva accolto la domanda restitutoria, condannando la società alla restituzione. La sentenza era stata confermata in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno accolto il motivo di ricorso concernente la giurisdizione, basato sulla violazione dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. La Suprema Corte ha ribadito che il riparto di giurisdizione va determinato sulla base del petitum sostanziale, ossia della natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
L’analisi della domanda proposta dal Gestore ha evidenziato che questa non era volta a contestare la legittimità della decadenza, ma esclusivamente a ottenere la condanna alla restituzione di somme divenute indebite a seguito del venir meno del titolo. Il Collegio ha chiarito che la giurisdizione esclusiva amministrativa si radica quando la controversia attiene all’esercizio di poteri pubblicistici, come nel caso di impugnazione del provvedimento di decadenza o di contestazione della spettanza dell’incentivo.
Diversamente, quando la decadenza è stata definitivamente accertata o si è consolidata, il potere amministrativo deve ritenersi esaurito e il provvedimento assurge a mero presupposto fattuale della pretesa. In questa fase, la domanda di ripetizione non richiede un nuovo intervento autoritativo, né alcuna valutazione sull’esercizio del potere, ma si fonda sull’accertamento dell’obbligo restitutorio ai sensi dell’art. 2033 c.c., che costituisce una ordinaria obbligazione di diritto privato. I precedenti giurisprudenziali citati, che affermano la giurisdizione amministrativa, sono stati distinti in quanto riguardavano fattispecie in cui la legittimità del provvedimento era ancora oggetto di contestazione nello stesso giudizio.
La Corte ha pertanto dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, assorbendo il secondo motivo di ricorso, e ha rimesso le spese al giudice della riassunzione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.