Reclamo avverso omologa dell’accordo di ristrutturazione: termine dalla comunicazione di cancelleria (Cass. civ. Sez. I n. 4326 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, l. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento. Il termine breve di impugnazione non decorre dalla pubblicazione del decreto sul sito internet indicato dal tribunale né dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, non essendo tali mezzi di diffusione collettivi idonei a garantire ragionevole certezza della conoscenza dell’atto. La comunicazione deve avere ad oggetto il testo completo del decreto, comprensivo di dispositivo e motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’INPS avverso il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito di una fondazione teatrale, nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Secondo il Tribunale, il reclamo era stato iscritto a ruolo oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 739 c.p.c., decorrente, in forza dell’art. 12 l. 3/2012, dalla pubblicazione del decreto sul sito “procedure.it”.

L’ente previdenziale ha impugnato il decreto di inammissibilità con ricorso per cassazione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla notifica del provvedimento, trattandosi di atto emesso nei confronti di più parti. La controricorrente ha resistito. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria, non registrandosi precedenti della Corte sulla questione della decorrenza del termine.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., perché il decreto di conferma dell’omologa, regolamentando in modo definitivo lo stato di sovraindebitamento e incidendo su diritti soggettivi, presenta i caratteri della decisorietà e della definitività. Nel merito, però, la Corte lo ha dichiarato infondato: la motivazione del Tribunale è parzialmente errata, ma il dispositivo risulta conforme a diritto.

La questione riguarda l’individuazione del dies a quo del termine per il reclamo avverso l’omologa. Il dato letterale dell’art. 739 c.p.c. non consente di far coincidere l’inizio del termine con forme comunicative collettive, quali la pubblicazione sul sito o l’iscrizione nel registro delle imprese. Le ipotesi in cui il termine breve decorre dalla pubblicazione, e non dalla comunicazione o notifica, sono tassativamente previste dalla legge e riguardano soggetti che non sono parti del processo.

La Corte ha richiamato l’orientamento sul termine di impugnazione dell’omologa del concordato preventivo, ove si è escluso che il dies a quo coincidesse con l’iscrizione nel registro delle imprese, essendo la parte che si oppone soggettivamente individuata e decorrendo il termine dalla notificazione. In assenza di una norma specifica, i mezzi di diffusione collettivi non sono idonei a far decorrere il termine breve.

Il Collegio ha però valorizzato la clausola di compatibilità del rinvio: la procedura di sovraindebitamento si caratterizza per una platea potenzialmente ampia di creditori, sicché imporre al debitore l’onere di notificare l’atto a tutti sarebbe irragionevolmente sproporzionato. È quindi possibile circoscrivere il rinvio al solo frammento dell’art. 739 c.p.c. che àncora il termine alla comunicazione di cancelleria, restando la notifica a istanza di parte in posizione meramente surrogatoria.

La comunicazione integrale via pec, resa obbligatoria dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., assicura garanzie di conoscenza certa e non soltanto presunta. La decisione impugnata non è quindi viziata, salva la correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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