Estinzione del giudizio di cassazione per mancata richiesta di decisione (Cass. civ. Sez. 2 n. 24406/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non chieda la decisione nel termine di quaranta giorni, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Il Fatto
Un ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1754/2023, depositata il 27 novembre 2023. La Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., formulava una proposta di definizione del giudizio e la comunicava alle parti. Decorsi quaranta giorni dalla comunicazione senza che il ricorrente avesse richiesto la decisione del ricorso, il giudice dichiarava l’estinzione del giudizio di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e il giudizio di cassazione si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c. quando, dopo la comunicazione della proposta di definizione, il ricorrente non chiede la decisione entro il termine perentorio di quaranta giorni. L’estinzione opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento ad hoc, e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.
La liquidazione delle spese è effettuata dal giudice in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, comprendendo compensi, spese forfettarie ed esborsi. Nel caso di specie, il Collegio ha determinato il compenso in euro 2.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi per euro 200,00 e accessori di legge.
Implicazioni Pratiche
- Termine perentorio per la richiesta di decisione: ricevuta la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha quaranta giorni per chiedere la decisione; il mancato rispetto del termine determina l’estinzione del giudizio, senza possibilità di rimessione in termini, trattandosi di termine perentorio.
- Onere della prova della tempestività: il ricorrente che intenda dimostrare di aver chiesto tempestivamente la decisione deve essere in grado di provare la data di comunicazione della proposta e la data di presentazione dell’istanza; in mancanza, l’estinzione è dichiarata d’ufficio.
- Condanna alle spese in caso di estinzione: l’estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate con decreto; l’avvocato deve pertanto valutare attentamente la convenienza di proseguire o rinunciare al ricorso prima della scadenza del termine.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.