Opposizione di terzo inammissibile se il pregiudizio deriva da atto sopravvenuto (TAR Sicilia n. 2707 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è mezzo di impugnazione straordinario, esperibile anche contro la sentenza passata in giudicato, ma postula che la pronuncia opposta sia essa stessa fonte del pregiudizio dedotto. Se il pregiudizio si è integralmente trasferito su un provvedimento amministrativo successivo, con il quale l’amministrazione ha riesercitato il potere, l’opposizione è inammissibile per difetto di utilità: l’annullamento della sentenza non rimuove alcun effetto lesivo. Il provvedimento che incide su interessi pubblici territoriali, ambientali e collettivi non assume natura di atto individuale nei confronti dell’ente locale, che non ne è destinatario né obbligato: il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione legale, non dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

Il Fatto

Il Comune di Noto proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 287/2025, che aveva accolto il ricorso di una società titolare di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, annullando il diniego regionale di proroga del titolo autorizzatorio per vizi procedimentali. Con il medesimo ricorso l’ente impugnava il D.D.G. n. 1569 del 31 ottobre 2025, con cui la Regione aveva disposto la proroga per 934 giorni, e il presupposto parere della Commissione tecnica specialistica n. 711/2025.

Il Comune assumeva di essere stato pretermesso dal giudizio definito con la sentenza n. 287/2025, qualificandosi come controinteressato pretermesso e, in subordine, come terzo titolare di posizione autonoma e incompatibile. Deduceva l’incidenza dell’intervento sulla pianificazione urbanistica, sul paesaggio e sull’ambiente, richiamando i vincoli del d.lgs. n. 42/2004 e del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 della Provincia di Siracusa. La società resistente eccepiva la tardività dell’impugnazione del decreto di proroga e il difetto di legittimazione dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato l’opposizione muovendo dalla struttura del rimedio: l’art. 108 c.p.a. consente al terzo di rimuovere gli effetti pregiudizievoli di una sentenza resa inter alios che incida sui suoi diritti o interessi legittimi. Ha però rilevato che, nel caso concreto, il pregiudizio allegato dall’ente era integralmente traslato sul successivo D.D.G. n. 1569/2025, atto con cui l’amministrazione aveva riesercitato il potere e che costituiva la fonte diretta della lesione lamentata.

Da qui la prima conclusione: l’annullamento della sentenza opposta sarebbe stato privo di utilità, perché quella pronuncia si era limitata ad annullare il precedente diniego per vizi del procedimento, senza attribuire alla società un titolo immediatamente satisfattivo e senza definire in via irrevocabile il merito della pretesa sostanziale. L’opposizione è pertanto inammissibile sotto tale profilo, con assorbimento delle questioni sulla tempestività e sulla qualità del Comune.

Il Collegio ha poi esaminato la questione assorbente della tempestività dell’impugnazione del decreto di proroga. Ha accertato che la pubblicazione integrale sui portali istituzionali regionali era avvenuta il 31 ottobre 2025 e quella per estratto nella G.U.R.S. il 21 novembre 2025, mentre la notificazione del ricorso era del 16 marzo 2026.

Ha escluso che il decreto, pur riferito a un’iniziativa imprenditoriale determinata, assumesse natura di provvedimento individuale rispetto al Comune. L’ente non è titolare del bene della vita riconosciuto, non è destinatario della proroga, non è inciso quale obbligato di prescrizioni specifiche, ma si pone come terzo che assume lesi interessi pubblici territoriali, ambientali e collettivi. La mera menzione dell’ente negli atti o il suo coinvolgimento in pregresse vicende contengono non gli attribuiscono la qualità di destinatario individuale.

Il termine decorre dunque dalla pubblicazione legale, secondo il richiamato TAR Lazio – Latina n. 44/2024. Anche assumendo come dies a quo la pubblicazione in G.U.R.S., il termine di sessanta giorni sarebbe scaduto il 20 gennaio 2026. La domanda di annullamento è stata quindi dichiarata irricevibile, con assorbimento di tutte le censure sul merito e sul parere n. 711/2025. Respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per difetto di mala fede o colpa grave; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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