Scambio elettorale politico-mafioso: serve la consapevolezza del ricorso al metodo mafioso (Cass. pen. Sez. VI n. 31232 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416-ter cod. pen., si consuma con la mera stipulazione dell’intesa illecita e postula che l’accordo abbia ad oggetto la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalità del terzo comma del medesimo articolo. La relativa gravità indiziaria non può essere desunta dalla sola strumentalizzazione del candidato ad opera di un familiare, ma esige l’accertamento della personale consapevolezza di costui dell’intento di ricorrere all’uso della forza mafiosa per il procacciamento dei voti, nonché l’individuazione della pattuizione dello scambio e dei presupposti fattuali del concorso o dell’attività esecutiva. Non integra di per sé la fattispecie il prestarsi del candidato a fungere da strumento di ingerenza del familiare nelle vicende amministrative del Comune, essendo esclusa l’estraneità del fatto alla norma quando difetti la prova della consapevole pattuizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza cautelare con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato gli arresti domiciliari a un soggetto in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 2) e 15): il primo, di art. 390 cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.; il secondo, di art. 416-ter cod. pen.
Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’erronea applicazione dell’aggravante mafiosa e con il secondo l’erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen., in ordine alla configurabilità di un patto di scambio politico-mafioso. Il terzo motivo censurava infine l’erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. quanto a concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue nettamente il percorso argomentativo riservato al primo motivo, respinto, da quello riservato al secondo, accolto. Sul capo 2) il Collegio rileva che il ricorso è genericamente proposto, investendo una valutazione di fatto incensurabile con cui il provvedimento impugnato ha ritenuto il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’apparato approntato per garantire la latitanza e il proseguimento del ruolo mafioso di un soggetto apicale. La ricorrenza dell’aggravante mafiosa è quindi desunta dalla piena partecipazione a quel contesto univoco, non illogicamente valutato dal Tribunale.
Sul capo 15), invece, la ricostruzione fattuale esula dalla fattispecie contestata. La Corte osserva che il reato di scambio elettorale politico-mafioso ha per oggetto la promessa di procurare voti o mediante le modalità dell’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen., e si consuma con la mera stipulazione dell’intesa. Il parametro di legittimità non è però stato rispettato.
Il Tribunale non ha dato conto della personale consapevolezza del ricorrente dell’intento del padre di ricorrere all’uso della forza mafiosa per procacciare voti alla lista in cui era inserito. Né ha individuato la pattuizione di alcuno scambio da parte sua, i presupposti del concorso o un’attività esecutiva.
Non vale, a tal fine, il solo essersi prestato allo scopo perseguito dal genitore di utilizzarlo come strumento per intervenire sulle vicende amministrative del Comune una volta insediatasi l’Amministrazione. L’estraneità del fatto alla fattispecie di cui all’art. 416-ter cod. pen. determina l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella genetica limitatamente al capo 15). Derivano la cessazione della misura per tale reato, la rimessione in libertà se non detenuto per altra causa e gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen.
Quanto al terzo motivo, esteso a entrambi i reati, l’annullamento comporta il rinvio al Tribunale del riesame perché riesamini il profilo cautelare in relazione al residuo capo 2), competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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