Frequentazione di familiare pregiudicato e prognosi di abuso nella conferma del divieto di detenzione armi (TAR Lazio n. 12550 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, non sussistendo posizioni di diritto soggettivo ma mere eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il giudizio di non affidabilità, di natura cautelare e non sanzionatoria, è giustificabile anche in assenza di condanne penali. La mera cessazione della convivenza con un familiare pluripregiudicato non esclude la frequentazione con il medesimo, sicché la prognosi di possibile abuso dell’arma ben può essere confermata. Il semplice legame di parentela non basta da solo a fondare il diniego, ma assume rilievo la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali, potendo l’arma essere appresa e impropriamente utilizzata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo aveva rigettato l’istanza di revoca del decreto di divieto di detenzione di armi originariamente motivato dai numerosi precedenti penali del figlio convivente. Il provvedimento impugnato prendeva atto dell’incensuratezza del ricorrente e della cessazione della convivenza con il figlio, ma confermava comunque il giudizio di inidoneità alla detenzione delle armi.
Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis legge n. 241/1990 per mancata considerazione degli apporti partecipativi, nonché violazione degli artt. 9, 10, 11, 38 e 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 9 legge n. 110/1975 per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità, assumendo che il mero rapporto di parentela non potesse fondare il provvedimento restrittivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l’orientamento secondo cui l’obbligo del preavviso di rigetto non impone la smentita analitica delle deduzioni dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa che non contenga elementi nuovi rispetto alla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha valorizzato il principio espresso dal Consiglio di Stato per cui assume rilievo la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali, potendo ciò dar luogo al rischio che l’arma sia appresa e impropriamente utilizzata. Il contesto socio-familiare dell’istante costituisce pertanto elemento legittimo di valutazione, ancorché il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non possa da solo fondare il diniego.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Collegio ha ritenuto ragionevolmente fondata la prognosi di possibile abuso: la cessazione della convivenza con il figlio pluripregiudicato non esclude infatti la frequentazione con il medesimo, circostanza ben suscettibile di costituire indice sintomatico di inaffidabilità nella custodia delle armi.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento per cui l’autorità di pubblica sicurezza esercita un potere di natura cautelare volto a prevenire abusi nell’uso delle armi e anche sinistri involontari, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze concrete.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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