Mobbing nel pubblico impiego: onere probatorio e insufficienza degli atti illegittimi (TAR Lombardia n. 23 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti rispetto all’ordinaria gestione del rapporto ed espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione del dipendente, tale da lederne la salute psicofisica. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva il dipendente deve dimostrare la molteplicità e globalità dei comportamenti persecutori, l’evento lesivo, il nesso eziologico e l’intento persecutorio. La mera illegittimità, anche reiterata, di singoli atti di gestione del rapporto non è di per sé sintomatica di mobbing. Il pregiudizio professionale, biologico ed esistenziale non costituisce conseguenza automatica dell’illegittimità e va allegato e provato ex art. 2697 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato in servizio da oltre trent’anni e titolare di una carica sindacale, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’interno per ottenere l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione per violazione dell’obbligo di protezione di cui all’art. 2087 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni.
Secondo la prospettazione, il direttore dell’ufficio avrebbe posto in essere un mobbing verticale mediante una serie di provvedimenti disciplinari e valutazioni, tutti annullati in via giustiziale o giurisdizionale, adottati in ritorsione a una vertenza sindacale. Il ricorrente ha quantificato i danni in complessivi euro 107.894,16, di cui euro 73.391,56 per danno biologico ed euro 34.502,60 per danno alla professionalità. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima rilevato che il verificatore non aveva trasmesso alle parti la bozza della relazione, in violazione delle prescrizioni impartite con l’ordinanza che aveva disposto la verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. Per tale ragione della relazione depositata non si è tenuto conto, ritenendo il Tribunale di disporre comunque di elementi sufficienti per la decisione.
Nel merito, il TAR ha richiamato la nozione consolidata di mobbing, evidenziando come esso richieda una condotta complessa, continuata e protratta, espressiva di un disegno persecutorio. Ha poi individuato gli elementi costitutivi che il ricorrente deve provare: la molteplicità e globalità dei comportamenti, l’evento lesivo della salute o della personalità, il nesso eziologico e l’elemento soggettivo consistente nell’intento persecutorio. Ha precisato che un singolo atto illegittimo, o anche più atti illegittimi, non sono di per sé sintomatici di un comportamento mobbizzante.
Il Tribunale ha quindi escluso che il ricorrente abbia assolto all’onere probatorio ex art. 64, comma 1, cod. proc. amm. Gli episodi richiamati palesano una forte conflittualità con il superiore gerarchico, ma non forniscono la prova di un intento persecutorio. La nota e il messaggio depositati non offrono elementi utili, il primo privo di sottoscrizione e di riferimenti a soggetti o episodi, il secondo frammentario e di contenuto non chiaro.
Di segno opposto, secondo il Collegio, la documentazione prodotta dall’amministrazione, e in particolare la relazione ispettiva del novembre 2018, che offre una chiave di lettura differente dei fatti, rilevando numerose mancanze, omissioni, ritardi e insubordinazioni del ricorrente. Tali condotte, anche a prescindere dal rilievo penale o disciplinare, giustificano l’operato del superiore ed escludono un mero intento persecutorio.
Alla luce di ciò, la domanda risarcitoria è stata respinta per difetto degli elementi costitutivi del mobbing. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre quelle della verificazione sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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