Rinuncia all’istanza cautelare e fissazione della camera di consiglio per la trattazione del merito (TAR Abruzzo n. 116 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente, impone al collegio di prenderne atto in ossequio al principio dispositivo che regola il giudizio. La rinuncia non determina l’estinzione del giudizio di merito, ma comporta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione del ricorso, nel rispetto dei termini a difesa. In ragione della natura della decisione, le spese della fase cautelare possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di una comunicazione di parziale diniego all’istanza di accesso agli atti, emessa dalla Prefettura di L’Aquila. Il ricorrente contestava il provvedimento di diniego parziale, chiedendo la sospensione degli effetti dell’atto impugnato in via cautelare.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di L’Aquila, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla stessa.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Abruzzo ha preso atto della dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare, richiamando il principio dispositivo che regola il processo amministrativo. La rinuncia, espressione dell’autonomia delle parti nella conduzione del giudizio, è stata ritenuta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale.
Il collegio ha precisato che la rinuncia all’istanza cautelare non incide sulla prosecuzione del giudizio di merito, il quale resta regolato dalle ordinarie scansioni processuali. In particolare, il tribunale ha ritenuto di dover fissare la camera di consiglio per la trattazione del ricorso nel merito, nel rispetto dei termini a difesa, così da garantire la piena attuazione del contraddittorio tra le parti.
Quanto alle spese della fase cautelare, il collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura della decisione assunta, che non definisce il giudizio ma si limita a prendere atto della rinuncia all’incidente cautelare. La compensazione evita che la parte ricorrente, pur avendo rinunciato all’istanza, subisca una condanna alle spese in una fase non conclusiva del giudizio.
Conseguentemente, l’ordinanza ha fissato la camera di consiglio del 10 luglio 2026 per la trattazione del ricorso, disponendo l’esecuzione del provvedimento da parte dell’Amministrazione e la comunicazione alle parti a cura della segreteria del tribunale.
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Nota della Redazione
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