Dimensionamento scolastico regionale: potere sostitutivo e obbligo di motivazione in caso di dissenso (Cons. Stato n. 2004 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di dimensionamento della rete scolastica la Regione può esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Provincia solo dopo averle assegnato un congruo termine per provvedere e deve trasmettere la proposta di piano regionale alla Conferenza regionale permanente per l’istruzione per il prescritto parere obbligatorio. L’inadempimento rilevante non è quello formale consistente nell’adozione di una delibera di mero mantenimento dello status quo, ma quello sostanziale all’obbligo di dimensionamento pro quota. Il piano regionale, atto di programmazione non soggetto all’obbligo generalizzato di motivazione ex art. 3, comma 2, legge n. 241/1990, richiede tuttavia una motivazione, sia pur sintetica, quando si discosti dalla proposta di invarianza degli enti locali, esprimendo il principio generale desumibile dall’art. 4.1, punto 5, delle linee guida regionali.
Il Fatto
La Regione Lazio ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR Lazio, sez. V, n. 13391 dell’8 luglio 2025 aveva annullato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2025/2026, adottato con DGR n. 1161 del 23 dicembre 2024, nella parte relativa alla soppressione dell’autonomia dell’istituto comprensivo “Carmine” di Viterbo mediante accorpamento ad altri istituti.
Il Comune e la Provincia di Viterbo avevano censurato la scelta regionale perché adottata in contrasto con la proposta provinciale di invarianza, senza motivazione, senza acquisizione del parere della Conferenza regionale permanente per l’istruzione e con uso distorto dei poteri sostitutivi. Il TAR aveva accolto il ricorso, rilevando il difetto di congrua motivazione, la violazione delle linee guida regionali e l’incompletezza istruttoria. La Regione ha proposto appello, articolando tre motivi; il Ministero dell’istruzione ha depositato memoria qualificata come appello incidentale adesivo, non notificata alle controparti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale del Ministero, in quanto la memoria che lo contiene non risulta notificata alle altre parti. Di conseguenza è fondata anche l’eccezione relativa all’inammissibile introduzione in appello di un motivo nuovo, concernente l’asserito sindacato eccessivamente penetrante del giudice di primo grado, non articolato dalla Regione appellante.
Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo: le linee guida del 2024 e il precedente atto di indirizzo del 2012 lo prevedono espressamente in caso di assenza di deliberazioni sul piano provinciale. Tuttavia, l’espressione “inadempiente” va letta in chiave sistematica come riferita all’obbligo sostanziale di dimensionamento pro quota, non già al mero obbligo formale di adottare una delibera di mantenimento dello status quo. La Provincia di Viterbo, non adottando alcun accorpamento, ha violato le disposizioni di legge e il principio di leale collaborazione interistituzionale.
Ciò nonostante, il Collegio rileva due snodi procedimentali mancanti, non colmabili ex post. Il primo è la mancata assegnazione alla Provincia di un congruo termine per rivedere le proprie decisioni e disporre gli accorpamenti. Il secondo, già evidenziato dal TAR, è il mancato invio della proposta di piano regionale alla Conferenza regionale permanente per l’istruzione. A tale iato non supplisce il fatto che la Conferenza si fosse espressa nelle sedute del 25 novembre e 5 dicembre 2024: quel parere riguardava la precedente fase dei piani provinciali, e dal verbale emerge che la Conferenza non fu edotta dell’intero piano regionale, chiedendo di «conoscere quanti accorpamenti si faranno e quali saranno quelli adottati dalla Regione». Il vizio risiede esclusivamente nel mancato invio, non nella mancata acquisizione del parere, fase che dipende da un organo terzo. È quindi infondato il terzo motivo.
Quanto al difetto di motivazione, il Collegio conferma che i provvedimenti di dimensionamento sono atti di programmazione non soggetti all’obbligo generalizzato ex art. 3, comma 2, legge n. 241/1990 e sindacabili solo per errori o irragionevolezza, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 5511 del 2025. Nondimeno, il quadro di patente dissenso tra le istituzioni coinvolte imponeva alla Regione di esplicitare, sia pur sinteticamente, le ragioni dell’accorpamento. La previsione dell’art. 4.1, punto 5, delle linee guida, dettata per le Province, esprime un principio generale traslabile alla Regione: la motivazione è richiesta quando si adotta un provvedimento non conforme a una proposta. La Regione si è limitata a richiamare i pareri, omettendo le ragioni della scelta; né la necessità di attuare il decreto interministeriale n. 127 del 2023 spiega perché l’accorpamento sia ricaduto proprio su quegli istituti. Non occorre una descrizione analitica delle alternative escluse, essendo sufficiente spiegare in positivo la scelta, potendo rientrarvi il criterio numerico, non più obbligatorio ma logicamente prioritario.
L’appello è respinto, con conferma dell’obbligo della Regione di rideterminarsi colmando il vuoto procedimentale e motivazionale; riedizione formalmente avvenuta con la DGR n. 1311 del 23 dicembre 2025. La necessaria riedizione del potere preclude al Collegio di vagliare le ulteriori censure, non esaminate funditus dal TAR, sull’asserita specificità territoriale e sociale del plesso. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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