Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Toscana n. 1794 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, formalizzata con dichiarazione notificata alle controparti e depositata nel giudizio, e rispetto alla quale le altre parti costituite non manifestino opposizione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia e dell’assenza di opposizioni, dichiara l’estinzione con sentenza. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in considerazione del comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del giudizio. La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta alcun esame nel merito delle censure articolate avverso gli atti impugnati.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato davanti al TAR Toscana la delibera del direttore generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est che aveva indetto un avviso pubblico per manifestare interesse alla sottoscrizione di accordi contrattuali, ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, per attività di ricovero. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli esiti della procedura di selezione e alla tabella di attribuzione del budget per l’anno 2025.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione notificata alle controparti e depositata in data 28 luglio 2025, chiedendo la compensazione delle spese. Le altre parti costituite non hanno formulato opposizione alla rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso manifestata dalla ricorrente e della mancata opposizione delle controparti costituite. Ricorrono quindi i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che riconduce alla rinuncia al ricorso una causa di estinzione del processo.
La rinuncia, una volta perfezionatasi mediante notificazione e deposito, non richiede alcun apprezzamento nel merito delle doglianze. Il Tribunale si limita a verificare la regolarità dell’atto di disposizione del diritto di azione e l’assenza di opposizioni, così definendo il giudizio sul piano esclusivamente processuale.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione in considerazione del comportamento processuale delle parti. La regula iuris applicata è quella dell’art. 35 cod. proc. amm. combinata con la disciplina generale sulle spese, che consente al giudice di compensarle in presenza di giusti motivi.
Il dispositivo dichiara pertanto il giudizio estinto per rinuncia al ricorso, con spese compensate, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Nessuna statuizione interviene sugli atti impugnati, che restano estranei alla decisione.
Nota della Redazione
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