L’omissione dei dati nell’ordinanza di demolizione non ne determina la nullità (Cons. Stato n. 5155 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione notificata con i dati identificativi del destinatario e del luogo dell’abuso oscurati non è affetta da nullità ove gli elementi costitutivi risultino dal preliminare richiamato e comunicato all’interessato. L’onere di collaborazione del destinatario impone di attivare tempestivamente l’istanza di accesso per ottenere la copia integrale dell’atto, non potendosi dedurre in giudizio un vizio derivante da un’incompletezza che il privato ha contribuito a non chiarire. La mancata o erronea individuazione dell’area di sedime non inficia l’ordine di demolizione, essendo l’acquisizione gratuita conseguenza ex lege dell’inottemperanza. L’esistenza di un sequestro penale non preclude la legittimità del provvedimento né l’ottemperanza, restando esperibile il dissequestro.

Il Fatto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 21 del 29.6.2021 con cui il Responsabile di Settore del Comune ingiungeva la demolizione di una piattaforma in cemento con struttura in metallo tipo gazebo e di un manufatto in legno, realizzati su un lotto appartenente al demanio civico.

Il ricorrente, nella qualità di erede del destinatario dell’atto, impugnava la decisione deducendo che l’ordinanza notificatagli era interamente oscurata da omissis nei dati essenziali: destinatario, trasgressore, identificazione catastale, riferimenti all’informativa di Polizia Locale e luogo delle opere. Da qui la prospettata nullità o inesistenza giuridica del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha disposto istruttoria con ordinanza n. 2074 del 13 marzo 2025, chiedendo al Comune la relazione sui fatti e la copia dell’atto effettivamente comunicato al ricorrente. All’esito l’Amministrazione ha prodotto il preliminare di ordinanza, contenente tutte le informazioni oscurate, trasmesso con raccomandata ricevuta il 12 luglio 2021.

Il Collegio ha quindi rilevato la completezza degli elementi costitutivi dell’ordinanza, letta in relazione al preliminare ritualmente spedito. La doglianza sulla mancata trasmissione del preliminare è stata ritenuta infondata: anche in astratta ipotesi di incompletezza della missiva, l’appellante era onerato di presentare tempestiva istanza di accesso per ottenere l’atto completo degli elementi identificativi.

La decisione conferma l’indirizzo già espresso dal giudice di prime cure: l’eventuale erronea indicazione della proprietà, per effetto dell’affrancazione di canone enfiteutico, non incide sull’ordine di demolizione adottato nei confronti del possessore del bene che ne ha la disponibilità. Parimenti irrilevante è la mancata individuazione dell’area di sedime, costituendo l’acquisizione gratuita una conseguenza ex lege dell’inottemperanza, accertabile con atto successivo di natura dichiarativa.

Quanto al sequestro penale, il Collegio ribadisce che esso non influenza la legittimità dell’ordine e non ostacola l’ottemperanza, sussistendo la possibilità di ottenere il dissequestro per eseguire la demolizione ed evitare l’acquisizione al patrimonio comunale.

L’appello è stato pertanto respinto, con nulla per le spese non essendosi il Comune costituito in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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