Sorteggio ASN e rettifica della lista: legittima l’applicazione della sequenza già estratta (Cons. Stato n. 6863 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, quando la lista degli aspiranti commissari contenga un nominativo non eleggibile, può essere rettificata in autotutela mediante applicazione della sequenza numerica già sorteggiata alla lista emendata, senza necessità di un nuovo sorteggio. La scelta riproduce l’esito che si sarebbe avuto in assenza del vizio e rispetta i principi di economicità, imparzialità e trasparenza. La cecità del sorteggio attiene all’estrazione dell’unica sequenza applicata a tutti i settori concorsuali e non alla fase successiva di abbinamento, che opera secondo regole di rappresentatività e proporzionalità integrate nell’algoritmo. L’analogia con la disciplina della sostituzione del commissario è esclusa per difetto di eadem ratio: una cosa è reintegrare una commissione legittimamente costituita, altra rimuovere l’illegittimità che ne affliggeva la nomina. È pertanto inammissibile, per difetto di interesse, la pretesa dell’aspirante commissario escluso a un nuovo sorteggio.
Il Fatto
Il Ministero dell’Università avvia la procedura per la formazione delle commissioni ASN. Il sorteggio si svolge il 19 dicembre 2023 mediante un’unica sequenza numerica, estratta dalla lista del settore più numeroso e applicata a tutti i settori concorsuali. Per il settore 11/D2 viene nominata una commissione con decreto direttoriale n. 2206.
Emergono poi due circostanze: nella lista era incluso un docente deceduto prima del sorteggio, e la variazione non era stata tempestivamente comunicata. Il Ministero annulla in autotutela la nomina (decreto n. 40 del 12 gennaio 2024), poi applica la stessa sequenza alla lista emendata e nomina la nuova commissione (decreti n. 258 e n. 268 del 29 febbraio 2024). L’aspirante commissario escluso impugna i decreti davanti al TAR Lazio, che accoglie in parte il ricorso ritenendo necessaria l’analogia con l’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 95/2016. Propongono appello i controinteressati nominati e il Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello incidentale dell’aspirante commissario contro l’annullamento in autotutela. La presenza in lista di un docente deceduto integra un vizio di legittimità: il d.P.R. n. 95/2016, all’art. 6, comma 8, esclude i professori in quiescenza, e a fortiori va escluso il deceduto. Mantenere la lista viziata avrebbe alterato l’ordine progressivo e quindi l’esito dell’abbinamento.
Il Collegio accoglie invece l’appello principale e quello del Ministero, riformando la sentenza nella parte di accoglimento. La scelta di applicare la sequenza già estratta alla lista emendata trova la propria base giuridica negli artt. 7 d.P.R. n. 95/2016 e 7 d.d. n. 1211/2023, che impongono un’unica sequenza causale per tutti i settori. L’amministrazione ha così ricostruito lo stato di fatto che si sarebbe avuto se il nominativo fosse stato tempestivamente espulso.
Quanto alla trasparenza, l’abbinamento non si riduce a collegare un numero a un elenco alfabetico: operano le regole di rappresentatività e proporzionalità e il divieto di più commissari del medesimo ateneo, integrate nell’algoritmo. La cecITà rileva sul sorteggio a monte, non sulla fase applicativa. Il confronto tra le due liste conferma che l’esito non era prevedibile in via automatica.
Il Collegio esclude poi l’analogia con l’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 95/2016: manca la eadem ratio tra sostituzione di un commissario regolarmente nominato e rettifica degli esiti viziati di una lista. Respinto in toto il ricorso di primo grado, l’appello incidentale dei soggetti già abilitati è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, restando valide le valutazioni della commissione legittimamente nominata.
Nota della Redazione
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