Ordinanza sindacale ex art. 54 t.u.e.l. e autotutela possessoria sul libero transito (TAR Sardegna n. 660 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 t.u.e.l. per ripristinare il libero transito carrabile su un varco di accesso al mare, allorché la chiusura dello stesso comprometta il passaggio dei mezzi di soccorso e di protezione civile. Il presupposto del provvedimento non richiede la prova della titolarità di una servitù di uso pubblico, poiché l’autotutela possessoria di diritto pubblico ex art. 378 l. n. 2248/1865, all. F, si fonda sulla situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio. È sufficiente la potenzialità del pericolo grave per l’incolumità pubblica, non essendo necessario attendere l’attualizzarsi della minaccia. L’omessa allegazione delle planimetrie richiamate nel provvedimento non ne inficia la legittimità, potendo rilevare semmai ai fini dell’errore scusabile.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile e di un’area urbana acquistati dal fallimento di una società, hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco ha ingiunto la remissione in pristino del libero transito carrabile del varco di accesso da una via pubblica al litorale, oltre alla rimozione di ogni ostacolo o cartello monitorio idoneo a impedire il passaggio. Il provvedimento si fondava sull’esistenza di una servitù di passaggio pubblico e sulla necessità di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di protezione civile in zona boschiva esposta a rischio incendio.

I ricorrenti hanno dedotto l’insussistenza dei presupposti del potere sindacale, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancanza di titolo della pretesa servitù e l’assenza di un concreto pericolo grave e imminente. Il Comune ha resistito, la Prefettura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, richiamando il principio per cui, nelle impugnazioni delle ordinanze sindacali ex art. 54 t.u.e.l., l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto ha natura meramente formale, restando il Sindaco incardinato nell’ente locale (Cons. Stato n. 4407 del 2023).

Nel merito il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto decisivo l’assunto motivazionale dell’ordinanza: il varco costituiva l’unica via di transito carrabile idonea al passaggio dei mezzi di soccorso e di protezione civile, in piena stagione turistica e con continue allerte per rischio incendio. La replica dei ricorrenti sull’esistenza di accessi alternativi è stata giudicata generica, non risultando dimostrato che altri accessi presentassero le caratteristiche idonee a consentire il transito dei mezzi di soccorso.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui anche il riscontro di uno stato dei luoghi potenzialmente pericoloso legittima il potere extra ordinem, senza necessità di attendere l’attualizzarsi della minaccia, essendo sufficiente una ragionevole probabilità che il pericolo divenga attuale (TAR Campania, Napoli, n. 2946 del 2024).

Quanto all’autotutela possessoria, il Tribunale ha affermato che l’accertata necessità di utilizzo della strada da parte dei mezzi di soccorso depone per il suo uso pubblico, non essendo decisiva la destinazione urbanistica a proprietà privata, poiché l’accesso al mare deve essere sempre garantito. Il potere ex art. 378 l. n. 2248/1865, all. F non presuppone la titolarità di un diritto reale di uso pubblico, ma si fonda sull’esigenza di rimuovere ostacoli al libero transito esercitato in via di fatto dalla collettività (TAR Sardegna n. 679 del 2017).

Infine, l’omessa allegazione delle mappe e planimetrie richiamate non è stata considerata motivo di illegittimità, potendo il provvedimento essere motivato per relationem, con eventuale rilievo solo in sede di errore scusabile (TAR Campania, Napoli, n. 738 del 2023). Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese verso il Comune e compensazione verso la Prefettura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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