Ottemperanza al giudicato lavoro per docente precario estesa alla carta elettronica (TAR Molise n. 345 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario del lavoro rimaste inadempiute, quando la pubblica amministrazione non si conformi al giudicato. Il titolo esecutivo giudiziale, per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, non richiede più la spedizione in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inadempienza, ordina all’amministrazione di eseguire le statuizioni nel termine assegnato e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, con condanna alle spese del giudizio.
Il Fatto
Con la sentenza n. 117 del 17.04.2024 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente, docente precario titolare di supplenze per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, al beneficio della c.d. carta del docente, condannando l’amministrazione all’accreditamento della somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. La decisione ha recepito l’orientamento della Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23.
La sentenza è stata appellata dalla sola ricorrente, limitatamente al capo sulle spese. La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 30/2025 del 24.02.2025, ha accolto l’appello riconoscendo le spese di entrambi i gradi, con distrazione. Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inerzia dell’amministrazione. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello relativo alle spese, unico oggetto di appello. Anche sulla sentenza d’appello si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione della Corte d’Appello del 30.04.2025.
Sul piano delle formalità del titolo, il TAR osserva che le sentenze sono state notificate in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione. Trova applicazione la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., che non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le modalità di notificazione adottate dalla ricorrente risultano quindi adeguate alle disposizioni vigenti.
Il Collegio ritiene poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientri tra quelli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato: la somma di € 2.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Campobasso. Il TAR ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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