Ordinanze contingibili e urgenti su beni demaniali e potere comunale di demolizione (TAR Calabria n. 1790 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, per fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili di rischio per l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il decoro, anche mediante la demolizione di manufatti abusivi insistenti su area demaniale marittima. La legittimità del provvedimento riposa su un’istruttoria che evidenzi lo stato di pericolosità e fatiscenza delle opere e l’insanabilità delle stesse rispetto ai titoli autorizzativi. Sulla destinazione del bene demaniale la discrezionalità della pubblica amministrazione è piena: la circostanza che l’area sia stata in precedenza affidata a privati non configura alcuna aspettativa giuridicamente tutelabile, potendo l’amministrazione rinnovare la valutazione dell’interesse pubblico e preferire la libera fruizione collettiva. L’ordine di sgombero superato nella sua portata effettuale dal sopravvenuto provvedimento di demolizione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Con un primo ricorso i soci di una società hanno impugnato l’ordinanza sindacale del 10.8.2022 con cui il Comune ha disposto lo sgombero di un immobile insistente su area costiera, noto con una denominazione locale, la cui proprietà superficiaria era nella titolarità della stessa società. Con un secondo ricorso, proposto in proprio e nella qualità di socio accomandatario e amministratore, è stata impugnata la successiva ordinanza contingibile e urgente del 22.2.2023, con cui il medesimo Comune ha intimato la demolizione dei manufatti.

La difesa dei ricorrenti ha chiesto il rinvio della trattazione per consentire una disamina congiunta delle due controversie. Il Collegio, rilevati ex art. 73, comma 3, c.p.a. possibili profili di improcedibilità del primo ricorso, ha disposto la riunione dei giudizi e trattenuto entrambe le cause in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto ravvisato le ragioni della riunione: entrambe le ordinanze provengono dal medesimo Comune e riguardano il medesimo immobile, dapprima oggetto di sgombero e poi di demolizione.

Il primo ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordine di sgombero risulta superato, nella sua portata effettuale, dal sopravvenuto provvedimento di demolizione: l’interesse alla sua caducazione è venuto meno.

Il secondo ricorso è stato rigettato nel merito. L’ordinanza di demolizione riposa sul presupposto della necessità di assumere urgentemente provvedimenti riguardanti opere di difficile rimozione realizzate sul pubblico demanio marittimo, a fronte dell’impossibilità di concludere il procedimento di incameramento allo Stato e dello stato di pericolosità e fatiscenza dei manufatti. Le note comunali richiamate segnalano difformità rispetto ai titoli autorizzativi e l’insanabilità delle opere.

La motivazione è stata ritenuta adeguata rispetto alla sussistenza di un pericolo concreto, da affrontare con strumenti extra ordinem. I ricorrenti non hanno confutato tale situazione con allegazioni specifiche o perizie, limitandosi a contestazioni generiche: la relazione della Polizia Locale, esito del sopralluogo, ha evidenziato un quadro di degrado ambientale e paesaggistico e di mancata sicurezza urbana.

Il Collegio ha poi valorizzato la natura demaniale dell’area, emergente dai provvedimenti penali richiamati, che hanno disposto la restituzione dei beni al Comune quale ente gestore del demanio marittimo. Acclarata la demanialità, il Tribunale ha ribadito la discrezionalità dell’amministrazione nel definire destinazione e utilizzo del bene, non essendo configurabile alcuna aspettativa tutelabile del privato già affidatario. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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