L’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede motivazione sull’interesse pubblico (Cons. Stato n. 8311 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza necessità di ulteriori specificazioni, essendo la ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato già compiuta a monte dal legislatore. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun affidamento legittimo in capo al proprietario, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, evenienza esclusa quando le opere sono prive dei titoli prescritti. Gli abusi edilizi vanno valutati unitariamente e non in modo atomistico, identificando l’opera con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, con irrilevanza del frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto. La responsabilità del proprietario per gli abusi edilizi prescinde dalla sua responsabilità nella realizzazione dell’opera, giacché gli abusi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria.
Il Fatto
L’appellante è divenuto proprietario nel 2010 di un immobile assentito con concessione edilizia in sanatoria. A seguito di un sopralluogo del 14 maggio 2015, i tecnici comunali accertavano la difformità di una serie di lavori rispetto al titolo: un vano adibito a centrale termica e un vano w.c. al piano seminterrato, una camera e un porticato al piano rialzato, una mansarda al piano primo e un muro di recinzione del lotto. Il Comune comunicava l’avvio del procedimento, adottava un’ordinanza di sospensione dei lavori e, il 23 luglio 2015, ingiungeva la demolizione delle opere realizzate in assenza del permesso di costruire.
Il proprietario impugnava l’ordinanza demolitoria e gli atti presupposti davanti al T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, che respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva quindi appello, lamentando l’omessa qualificazione giuridica delle singole opere, la necessità di un esame distinto delle stesse e la lesione del legittimo affidamento per il tempo trascorso e per la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Sul primo motivo, relativo all’omessa qualificazione giuridica delle opere, il Collegio rileva che l’atto impugnato contiene non solo l’esatta individuazione della disciplina di riferimento (art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001), ma anche la precisa descrizione delle opere abusive contestate, e che ciò è sufficiente ai fini motivazionali. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato n. 4319 del 2021, n. 8808 del 2022, n. 9756 del 2023), il Collegio ribadisce la natura di atto dovuto e vincolato dell’ordine di demolizione.
La censura presuppone un approccio parcellizzato che non trova accoglimento: le opere, afferendo a una specifica unità immobiliare, si prestano a un apprezzamento complessivo e unitario. Il Consiglio richiama il principio secondo cui l’opera abusiva va identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi (Cons. Stato n. 2990 del 2024).
Nel merito delle singole opere, le doglianze sono infondate. La centrale termica non è tale per le rilevanti dimensioni del vano e la presenza di un bagno accessibile dal vano stesso. La camera al piano rialzato sfora il limite di incremento previsto dall’art. 64 n.t.a.. La mansarda ha piena rilevanza planovolumetrica e non può invocare la disciplina della l.r. Puglia n. 14/2009, intervenuta dopo la realizzazione e priva di portata sanante. Il porticato, struttura in legno stabile su colonne in pietra e delimitata da ringhiera, e il muro di recinzione, per la sua consistenza, confermano la legittimità dell’ordine.
Il terzo motivo è infondato. Il decorso del tempo non radica alcun affidamento legittimo (Cons. Stato n. 3695 del 2025, n. 729 del 2024): l’ingiunzione tardiva non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Quanto all’estraneità del proprietario alla realizzazione dell’abuso, l’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione, in forma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso (Cons. Stato n. 655 del 2024). L’appello è dunque respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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