L’ordine di demolizione è atto reale e prescinde dalla responsabilità dell’abuso (TAR Sicilia n. 4086 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura di atto reale e va rivolto al proprietario del manufatto, quale soggetto che ha il potere concreto di rimuovere l’abuso, a prescindere dall’accertamento di responsabilità storiche nella sua realizzazione. La legittimazione passiva del proprietario prescinde dai rapporti privatistici intercorrenti con l’autore materiale dell’illecito. L’abusività dell’edificato esclude qualsiasi affidamento tutelabile alla conservazione della situazione di fatto, qualunque sia il tempo trascorso. L’attività di repressione degli abusi edilizi è vincolata e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 attiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di ripristino.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato acquistato nel 2015, impugnavano la determinazione con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una serie di opere ritenute realizzate in difformità dalla licenza edilizia del 1973, tra cui una veranda con struttura portante in acciaio, un balcone e un locale seminterrato tramezzato. L’ordine seguiva due sopralluoghi della polizia municipale.
I ricorrenti deducevano di essere estranei agli abusi, risalenti al precedente proprietario, e che gli interventi rientrassero nella tolleranza di cantiere o nell’edilizia libera. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. La causa giungeva in decisione all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento: ove una sola delle ragioni risulti fondata, non v’è interesse all’esame delle altre. Poiché i ricorrenti non contestavano la violazione dell’art. 55 cod. nav. e l’assenza del nulla osta del Genio Civile e del Demanio Marittimo, ogni altra doglianza resterebbe assorbita. La costruzione in zona gravata da vincolo sismico o entro trenta metri dal demanio presuppone le relative autorizzazioni: in loro mancanza la demolizione è doverosa.
Nel merito, i primi tre motivi sono infondati. Quanto alla pretesa estraneità dei ricorrenti, l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 individua i destinatari nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considerando soggetto passivo chi ha il potere di rimuoverlo. Il presupposto dell’ordine non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa e l’individuazione del titolare del diritto dominicale. L’amministrazione non ha obbligo di indagare i rapporti privatistici tra autore e proprietari, ma solo di individuare il proprietario catastale.
La doglianza sulla tolleranza di cantiere è respinta: gli interventi eccedono il limite del 2% e hanno comportato una sostanziale ristrutturazione con incremento consistente delle superfici, configurando variazioni essenziali fuori dal perimetro delle tolleranze costruttive. Le opere non rientrano nell’edilizia libera né in ipotesi di SCIA o autorizzazione semplice.
Quanto alla sostituzione della sanzione, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la valutazione spetta all’amministrazione nella fase esecutiva, successiva e autonoma. Gli artt. 9 L.R. Sicilia n. 37/1985 e 20 L.R. n. 4/2003 non si applicano: la prima riguarda opere interne e chiusura di verande con strutture precarie; la seconda esige il nulla osta della Soprintendenza, non acquisito. L’abuso non è scomponibile, derivando il pregiudizio dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni.
Infine, la motivazione è adeguata per relationem agli atti istruttori; nessun affidamento è tutelabile sulla conservazione di una situazione abusiva; l’attività di repressione è vincolata e non richiede la comunicazione di avvio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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