Nessuna esclusiva Acer sulla gestione Erp e affidamento in house motivato (TAR Emilia-Romagna n. 245 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, nel disciplinare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, non è tenuto ad avvalersi dell’Acer. L’art. 6, comma 3, e l’art. 41, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2001 attribuiscono ai Comuni una mera facoltà di stipulare la convenzione con l’Azienda Casa, senza riconoscere a quest’ultima alcuna esclusiva. Il Comune può quindi optare, nell’esercizio della propria discrezionalità, per la gestione diretta o per l’affidamento in house a una società partecipata. In tal caso la delibera deve essere supportata da un’adeguata valutazione di congruità economica ai sensi dell’art. 192, comma 2, d.Lgs. n. 50/2016, che dia conto dei benefici per l’ente e delle ragioni del mancato ricorso al mercato. Non sussiste violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), d.Lgs. n. 175/2016 quando la società partecipata non svolga attività analoghe a quelle dell’ente strumentale, ma una pluralità di servizi ulteriori.

Il Fatto

L’Azienda Casa per l’Emilia-Romagna di Rimini impugnava la delibera di Consiglio comunale di Riccione n. 37 del 20.12.2018, con cui era stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento a una società in house interamente partecipata dal Comune della gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica e sociale. Impugnava inoltre la delibera consiliare n. 49 del 27.12.2018, di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, nella parte in cui non sottoponeva a razionalizzazione la medesima società.

La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 192, comma 2, d.Lgs. n. 50/2016 per difetto di istruttoria e motivazione apparente, l’estraneità dell’attività all’oggetto sociale della società affidataria e la sovrapposizione con i compiti istituzionali dell’Acer. Chiedeva la declaratoria di inefficacia della convenzione, in subordine il subentro o il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette il quadro normativo regionale. L’art. 3 della legge regionale n. 24/2001 conferisce ai Comuni il compito di disciplinare la materia e di esercitare le funzioni amministrative inerenti all’edilizia residenziale pubblica, mentre gli artt. 40 e 41 trasformano gli Iacp in enti pubblici economici per la gestione di patrimoni immobiliari e la fornitura di servizi tecnici.

La norma decisiva è però l’art. 6, comma 3, che prevede la mera facoltà per i Comuni di avvalersi delle Acer mediante apposita convenzione. Il dato letterale (“possono avvalersi”) esclude ogni esclusiva in capo all’Azienda Casa. Il Comune conserva quindi un potere discrezionale ampio e può scegliere la gestione diretta ovvero l’affidamento in house a una società partecipata.

Passando al primo motivo, il Tribunale ritiene che la delibera sia supportata da adeguata attività istruttoria. Il documento di valutazione di congruità redatto dal Comune richiama espressamente l’art. 192 d.Lgs. n. 50/2016 e indica i benefici della scelta: un compenso inferiore del 5% rispetto al valore approvato dal tavolo territoriale, l’estensione del servizio di pronta reperibilità senza oneri aggiuntivi, le economie di scala derivanti dall’ampliamento degli immobili gestiti e la riduzione dei costi di transazione. Tali ragioni sono ribadite nelle premesse dello schema di convenzione.

Il Collegio esclude dunque la dedotta motivazione apparente: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della scelta sono esposti in modo chiaro, anche se sintetico, e la decisione appare ragionevole nell’esercizio del potere discrezionale.

Quanto agli altri motivi, la visura camerale dimostra che l’oggetto sociale della società comprende la gestione, manutenzione e valorizzazione degli immobili pubblici. Il Tribunale esclude poi la violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), d.Lgs. n. 175/2016, perché la società non si limita alla gestione del patrimonio immobiliare comunale ma svolge numerosi altri servizi, sì che non è configurabile l’ipotesi di attività analoghe a quelle dell’ente strumentale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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