Ordine di demolizione a proprietario e responsabile senza accertamento responsabilità personale (TAR Lazio n. 15867 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva ha natura reale e va ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, tanto al proprietario quanto al responsabile dell’abuso. La sua legittimità non è subordinata all’accertamento della responsabilità personale del destinatario nella materiale esecuzione dell’illecito edilizio, ma alla sussistenza dell’abuso e dei presupposti di legge. L’abusività costituisce una connotazione dell’immobile che segue il bene nei successivi trasferimenti, con la conseguenza che la demolizione è atto dovuto e prescinde dal possesso attuale e dalla coincidenza tra proprietario e realizzatore. Il procedimento ha natura vincolata: l’ordine è il risultato di un mero accertamento fattuale. Il carattere sanzionatorio e l’elemento soggettivo riguardano invece il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il Fatto

A seguito di un accertamento tecnico su un terreno di cui una società è affittuaria e di cui altro soggetto è proprietario, l’amministrazione capitolina ha rilevato la presenza di dodici manufatti con destinazioni differenti: magazzini, depositi, uffici di supporto, locali abitativi, punto di ristoro, servizi igienici e prefabbricati per lo stoccaggio.

Con due determinazioni dirigenziali del 15 maggio 2023 il Comune ha ordinato la rimozione o la demolizione delle opere entro novanta giorni, qualificando alcuni manufatti come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 e altri come nuova costruzione ai sensi della lett. e), con contestata assenza di nulla osta archeologico, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica. L’ingiunzione è stata indirizzata sia alla società affidataria, quale responsabile, sia alla proprietaria dell’area. La società ha impugnato le determinazioni davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva di non essere la responsabile materiale dell’edificazione e che l’amministrazione non avrebbe accertato i soggetti responsabili. Richiamando un orientamento definito granitico, il TAR afferma che legittimo destinatario dell’ordinanza è chi si trova in rapporto diretto con il manufatto al momento dell’irrogazione, poiché l’abusività è connotazione di natura reale e segue l’immobile.

La sentenza chiarisce che l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 impone di ingiungere la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso, senza che rilevi l’elemento soggettivo del proprietario, estraneo alla previsione normativa. Prevale la funzione repressiva della situazione abusiva, espressione del potere di governo del territorio, che non coincide con la natura sanzionatoria. Il fine è l’eliminazione degli abusi per rendere il territorio conforme alla legge e agli strumenti urbanistici.

Da ciò deriva la natura vincolata del procedimento: l’ordine di demolizione è il risultato di un mero accertamento fattuale. Solo rispetto al provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è richiesto l’elemento soggettivo, che non consiste nella partecipazione alla realizzazione dell’abuso ma nella mancata demolizione a seguito dell’ingiunzione.

Nel caso concreto entrambi i destinatari sono in rapporto diretto con i manufatti, avendone la disponibilità giuridica e materiale necessaria al ripristino. L’asserzione della ricorrente di non essere esecutrice degli abusi resta, per il TAR, priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Il secondo motivo è respinto perché le due determinazioni non si contraddicono: l’una riguarda gli interventi di nuova costruzione, assoggettati all’art. 15 della legge regionale, l’altra quelli di ristrutturazione edilizia, disciplinati dall’art. 16 della stessa legge, con distinzione specificata nelle premesse dei provvedimenti. Infondata anche l’ultima censura sulla diversa classificazione dei manufatti: la descrizione delle determinazioni è dettagliata e l’opposta qualificazione non è supportata da alcun elemento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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