Requisiti RTI posseduti dal raggruppamento nel complesso e comprova alternativa (TAR Lazio n. 15866 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, nel prevedere che il componente del raggruppamento temporaneo designato come esecutore possieda i requisiti per la prestazione assunta, non introduce negli appalti di servizi e forniture la regola della corrispondenza necessaria tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, neppure come regola suppletiva. I servizi costituiscono prestazione unitaria e non scindibile, sicché i requisiti sono richiesti al raggruppamento nel suo complesso, salvo diversa previsione della lex specialis. Ove il disciplinare ammetta la comprova mediante “uno o più” documenti, il carattere della comprova è alternativo e non cumulativo. Il certificato di regolare esecuzione emesso dopo il termine di presentazione delle offerte è idoneo se riferito a prestazioni concluse prima di quel termine. La mancata attivazione della verifica facoltativa dell’anomalia non è sindacabile in assenza di allegazioni concrete sull’incidenza del ribasso.

Il Fatto

Invitalia, centrale di committenza del Ministero della Cultura, indice una procedura aperta per la gestione integrata degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al primo posto si colloca il RTI composto da Sintesi S.p.A. e Sintesi Sanità S.r.l.; al secondo il raggruppamento Consilia CFO S.r.l. – Nier Ingegneria S.p.A.. A seguito della richiesta di comprova, il RUP chiede integrazioni documentali in ordine a specifiche referenze; l’aggiudicataria produce contratti, dichiarazioni dei revisori legali e attestazioni di regolare esecuzione. Invitalia adotta quindi l’aggiudicazione.

Il secondo classificato impugna l’aggiudicazione e gli atti presupposti, articolando cinque motivi e chiedendo l’accertamento del diritto all’aggiudicazione. Le controinteressate propongono ricorso incidentale avverso le clausole del disciplinare quali interpretate dalla ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità dell’incidentale. Con il primo motivo la ricorrente contesta l’assenza di verifica in concreto dell’idoneità della mandante a eseguire la quota del trenta per cento assunta. Il motivo è infondato: l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 non ha introdotto, per servizi e forniture, il principio della corrispondenza tra requisiti e quote di partecipazione, come affermato da Cons. Stato sez. V n. 57 del 2026 e da Cons. Stato sez. V n. 9599 del 2025. La lex specialis, del resto, richiedeva espressamente il possesso dei requisiti da parte del raggruppamento nel suo complesso, escludendo percentuali minime in capo ai singoli membri.

Con il secondo motivo si deduce l’inidoneità della documentazione prodotta in sede di comprova, anche perché successiva alla presentazione dell’offerta. La censura non ha pregio. Il disciplinare prevedeva la dimostrazione mediante “uno o più” dei documenti elencati, connotando la comprova in termini alternativi: la produzione dei contratti, contenenti oggetto, importo e periodo di esecuzione, integra quindi la modalità richiesta. Quanto alla cronologia, per gli appalti di servizi è sufficiente che l’esecuzione si sia esaurita prima della pubblicazione del bando, essendo indifferente che il documento si sia formato dopo (Cons. Stato sez. V n. 4298 del 2021).

Il terzo motivo, relativo alla referenza Agenzia delle Entrate-Riscossione, è inammissibile per difetto di interesse: anche escludendo quella commessa, il valore delle referenze residue supera la soglia minima richiesta. Il quarto motivo, sull’anomalia dell’offerta, è infondato: la ricorrente non ha allegato elementi concreti sull’incidenza del ribasso sull’utile, e la scelta di non attivare la verifica facoltativa rientra in un’ampia discrezionalità, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza (Cons. Stato sez. V n. 2368 del 2026).

Il quinto motivo è inammissibile per mancata dimostrazione della prova di resistenza, a fronte di un distacco di 27,285 punti in graduatoria. Infine, la doglianza sulla mancata ostensione dei coefficienti individuali è infondata: la clausola del disciplinare valorizza il solo giudizio collettivo finale (Cons. Stato sez. III n. 3398 del 2025). Il ricorso principale è respinto e l’incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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