Inammissibile il ricorso della società in house avverso gli atti dell’ente controllante (TAR Sardegna n. 607 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società in house non è un soggetto terzo rispetto all’Amministrazione controllante, ma una mera articolazione organizzativa della stessa, priva di effettiva autonomia e di soggettività giuridica distinta. Ne consegue che la società in house è priva di legittimazione attiva a impugnare in sede giurisdizionale gli atti adottati dall’ente pubblico che esercita su di essa il controllo analogo.
Il Fatto
La società affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Sardegna ha impugnato la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito con cui è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione per il controllo analogo e per l’esercizio del controllo sulla società stessa. La ricorrente ha dedotto che il nuovo regolamento avrebbe esteso i poteri dell’ente di governo dell’ambito in modo pervasivo, eliminando ogni margine di autonomia operativa e funzionale del proprio management e attribuendo alla Commissione compiti gestori, in violazione della convenzione stipulata nel 2012 e delle linee guida regionali.
L’Ente di Governo dell’Ambito e la Regione si sono costituiti in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, stante la sua natura di società in house.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Il Collegio ha fondato la decisione sul rilievo che la società in house costituisce una mera articolazione interna dell’Amministrazione controllante, priva di una posizione di effettiva terzietà rispetto a quest’ultima. Tale ricostruzione impedisce di configurare una relazione intersoggettiva tra la società e l’ente controllante, suscettibile di fondare la legittimazione della prima a contestare in giudizio gli atti del secondo.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il controllo analogo si sostanzia in un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti della società, la quale, pur essendo una persona giuridica formalmente distinta, ne costituisce una mera articolazione organizzativa. In questa prospettiva, la società in house non può essere considerata terza rispetto all’Amministrazione controllante, ma opera come una sorta di longa manus della stessa.||DSML||>
Il Collegio ha evidenziato che la medesima conclusione è suffragata dalla giurisprudenza che riconosce la legittimazione passiva dell’ente controllante per gli atti posti in essere dalla società controllata, nonché dai più recenti orientamenti dell’ANAC, che equiparano la società in house a un ufficio interno dell’ente pubblico.
Per mera completezza di trattazione, il TAR ha precisato che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito, in quanto il regolamento impugnato costituisce una riproduzione delle disposizioni delle linee guida regionali per il controllo analogo, avverso le quali la ricorrente non aveva dedotto puntuali motivi di censura.
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Nota della Redazione
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