Ricorso improcedibile se non impugnato il diniego tacito di sanatoria (TAR Campania n. 8516 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non priva di efficacia il precedente ordine di demolizione, ma ne sospende soltanto l’efficacia fino alla definizione del procedimento. Il diniego tacito che si formi sull’istanza, non impugnato, si consolida e si sostituisce sul piano della lesività all’ordinanza di demolizione, determinandone la riespansione degli effetti ripristinatori. Ne deriva la improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordine per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento dell’atto originario. La qualificazione dell’opera come pertinenza non esime dal titolo edilizio quando le dimensioni non siano trascurabili.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato adibito a magazzino in Napoli, aveva realizzato dapprima un manufatto fuori terra e poi lo aveva ampliato fino a una superficie complessiva esterna di mq. 295,90 e a un volume di mc. 1020,85. Il Comune di Napoli gli aveva intimato la demolizione delle opere con ordinanza motivata dalla riconduzione dell’area nel perimetro di interesse archeologico e nella zona rossa per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

Avverso l’ordinanza il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’erronea individuazione dei vincoli, la natura pertinenziale dell’opera e la pendenza di una domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001. La domanda cautelare era respinta con ordinanza, che già rilevava il rigetto tacito dell’istanza di sanatoria. All’udienza pubblica il Collegio dava avviso, ex art. 73 c.p.a., della causa di improcedibilità sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la sorte del ricorso alla luce della mancata impugnazione del diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che l’istanza di sanatoria non rende inefficace l’ordine di demolizione, ma ne determina una mera sospensione dell’efficacia; il rigetto dell’istanza fa riacquistare all’ordine la piena efficacia.

Il diniego tacito, non impugnato, si è dunque consolidato. Esso sostituisce, sul piano della lesività, l’ordinanza gravata e ne determina la riespansione degli effetti ripristinatori. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’improcedibilità si verifica quando il nuovo atto, non meramente confermativo, fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione di merito, trasferendosi l’interesse sull’annullamento del nuovo provvedimento. Ne consegue l’irrilevanza della censura relativa alla pendenza della sanatoria.

Quanto alle restanti doglianze, il Tribunale le ritiene infondate. Sulla prima, rileva che l’erronea rappresentazione della situazione vincolistica dell’area non può ridondare in illegittimità dell’ordinanza, una volta accertata la mancanza del titolo abilitativo necessario per la ristrutturazione edilizia contestata. Sulla seconda, esclude la qualificazione delle opere come mere pertinenze, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1391 del 2018, secondo cui tettoie e depositi richiedono il titolo edilizio come nuovi manufatti, anche in presenza di una qualificazione civilistica pertinenziale, sia per la consistenza delle opere sia per prevenire sanatorie basate su preesistenze.

Il ricorso è quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto. La soccombenza del ricorrente giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate in favore del Comune in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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