Requisiti di ammissione e interpretazione sistematica del bando di selezione (TAR Sicilia n. 2674 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi libero professionali, la clausola del bando che colloca un requisito sotto la formula dei “requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione” non ne fa automaticamente un requisito di sola esecuzione. La locuzione non è univoca e, ove letta in senso strettamente letterale, condurrebbe a esiti paradossali, consentendo la partecipazione anche a chi non possieda i requisiti base della professione. Essa va quindi interpretata secondo i criteri sistematico e conservativo degli artt. 1363 e 1367 cod. civ., valorizzando la funzione della procedura: costituire un elenco di professionisti già in possesso di tutti i requisiti, verificati a monte. Il requisito di anzianità di iscrizione nell’elenco professionale costituisce pertanto requisito di ammissione, da possedere alla data di presentazione della domanda, con la conseguenza che la sua maturazione nel corso della validità della graduatoria è irrilevante.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla selezione indetta da un’amministrazione universitaria per la creazione di una graduatoria aperta, destinata al conferimento di incarichi annuali di medico competente per la sorveglianza sanitaria. Il bando richiedeva, tra i requisiti, l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei medici competenti da almeno sei anni e prevedeva la valutazione comparativa dei curricula e un colloquio individuale.

La candidata non veniva convocata al colloquio né informata dell’esclusione. Solo con la pubblicazione della graduatoria apprendeva di non esservi inserita e, esperito l’accesso, acquisiva il verbale della Commissione che dava atto della mancata valutazione per difetto del requisito dei sei anni. Impugnava così graduatoria, verbali e bando, deducendo l’erronea qualificazione del requisito, la sua maturabilità in pendenza della graduatoria, il difetto di comunicazione e l’irragionevolezza della soglia richiesta, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, respingendoli. La formula impiegata dal bando ricomprende, in realtà, l’intero complesso dei requisiti: laurea in medicina, abilitazione, iscrizione all’ordine nonché i titoli previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008. Se si accogliesse la tesi della ricorrente, si dovrebbe coerentemente ammettere che neppure laurea e abilitazione debbano essere possedute alla data della domanda: esito paradossale, che svuoterebbe di senso la selezione.

La finalità della procedura è chiara: creare un elenco di professionisti già in possesso di tutti i requisiti, scrutinati a monte, cui attingere per il celere conferimento degli incarichi, senza istruttorie iterative. In questa cornice anche il requisito di anzianità di iscrizione è requisito di ammissione. A conferma, il bando imponeva l’autocertificazione del possesso di tutti i requisiti in sede di domanda, senza distinzione alcuna.

Sul piano ermeneutico il Tribunale richiama la regola dell’interpretazione letterale delle clausole chiare, ma ne afferma la deroga in presenza di ambiguità, con ricorso ai canoni degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. (Cons. Stato n. 2090 del 2020; TAR Sicilia n. 1409 del 2020). L’espressione “requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione” non è univoca: se il bando avesse inteso limitarne la portata alla sola esecuzione, avrebbe usato l’avverbio “esclusivamente”. Rileva altresì il parere ANAC n. 153 del 30.03.2022, che privilegia l’interpretazione coerente con lo scopo del servizio.

Il terzo motivo è respinto: le procedure selettive sono procedimenti ad istanza di parte, le cui regole sono note ab origine; l’esclusione non costituisce sub-procedimento autonomo e non è dovuta la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato n. 261 del 2017). Opera inoltre l’art. 21-octies, secondo comma, e non è applicabile il preavviso di rigetto, escluso per le procedure concorsuali dall’art. 10-bis.

Quanto alla dedotta irragionevolezza della soglia dei sei anni, il Collegio ne rileva la dubbia ammissibilità, per difetto di impugnazione immediata del requisito escludente, ma la ritiene comunque infondata. La previsione trova fonte nel regolamento universitario richiamato per relationem, che onera l’amministrazione di conferire incarichi a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Il potere discrezionale di fissare requisiti anche severi non è sindacabile se non per manifesta irragionevolezza (Cons. Stato n. 3051 del 2026). Il ricorso è rigettato, con reiezione della domanda risarcitoria e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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