Locatario non destinatario dell’ordine di demolizione se estraneo all’abuso (C.G.A.R.S. n. 647 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione demolitoria colpisce congiuntamente il proprietario e il responsabile dell’abuso, senza alternativa, sicché l’ordinanza di demolizione può essere emessa nei confronti del proprietario dell’immobile anche se non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva. Tuttavia il destinatario dell’ingiunzione deve essere individuato in colui che, per la sua posizione rispetto al bene, sia chiamato a rispondere dell’abuso edilizio. Il locatario che non abbia realizzato l’opera e il cui contratto sia successivo all’ordine gravato non è destinatario legittimo del provvedimento repressivo. Resta salvo l’interesse del soggetto coinvolto a far accertare il difetto istruttorio in ordine alla propria individuazione quale destinatario dell’ordine, in vista delle ulteriori responsabilità che da esso possono derivare.
Il Fatto
L’appellante, locataria di un immobile ad uso commerciale, impugna la sentenza con cui il TAR per la Sicilia ha respinto il ricorso avverso una nuova ordinanza di demolizione adottata dal Comune. Il provvedimento originario era stato emesso all’esito di un sopralluogo che aveva accertato opere edilizie realizzate in assenza di concessione e di autorizzazione del genio civile; notificato nel 2015, era seguito un giudizio dichiarato perento. La richiesta di accertamento di conformità era stata respinta per contrasto con le fasce di rispetto cimiteriali delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.; sulla base di quel diniego l’Amministrazione aveva emesso nel 2016 una nuova ingiunzione, contestando anche l’inottemperanza all’ordine precedente.
La locataria censura la sentenza per omesso esame delle doglianze, travisamento dei fatti, violazione del legittimo affidamento e dell’art. 3, l. n. 241/1990, deducendo che l’abusività avrebbe potuto riferirsi solo alle opere aggiunte a una costruzione preesistente regolare e che la prova della regolarità di una porzione dell’immobile non era stata valutata. Evidenzia inoltre di non essere responsabile dell’abuso e che l’Amministrazione, dopo averle ingiunto una sanzione pecuniaria, l’aveva annullata in autotutela, riconoscendo nel proprietario l’unico destinatario della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’appello è svolto unicamente dalla locataria, la quale, alla luce degli atti di causa e in assenza di precisazioni dell’Amministrazione non costituita, non risulta responsabile dell’abuso. Muovendo da tale premessa, il C.G.A.R.S. richiama l’orientamento secondo cui la sanzione demolitoria colpisce congiuntamente proprietario e responsabile dell’abuso, senza alternativa, così che l’ordinanza di demolizione può essere rivolta al proprietario anche se non autore materiale dell’opera.
Tale regola, tuttavia, non legittima l’adozione del provvedimento nei confronti di chi non abbia alcun titolo di responsabilità né un rapporto attuale con il bene tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Il Collegio osserva che il contratto di locazione reca data successiva all’ordine gravato: al momento dell’ingiunzione, dunque, la locataria non aveva un rapporto con la res idoneo a giustificare la destinazione del provvedimento.
Il Collegio ravvisa comunque un interesse della parte all’accertamento del difetto istruttorio sulla propria individuazione quale destinataria dell’ordine, poiché da esso possono derivare ulteriori responsabilità. Sul punto rileva che l’Amministrazione ha operato in autotutela con riferimento alla sanzione pecuniaria, identificando nel proprietario il soggetto destinatario.
Quanto agli altri motivi, il C.G.A.R.S. li ritiene inammissibili o comunque infondati, richiamando la difesa del Comune in primo grado: la visura storica attesta l’acquisto delle particelle da parte del Comune e il contratto di locazione è successivo all’ordine. L’appello è pertanto accolto nei limiti indicati in motivazione, esclusivamente con riguardo alla posizione dell’appellante, in parziale riforma della sentenza, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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