Ordine di demolizione e pendenza dell’appello: nessuna sospensione automatica (TAR Sicilia n. 3398 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza che ha confermato il diniego di sanatoria edilizia non comporta alcuna sospensione automatica degli effetti degli atti amministrativi e non impedisce al Comune di dare corso all’ordine di demolizione dell’opera abusiva già accertata in sede giurisdizionale, salvo che sia stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, sicché è sufficientemente motivata quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza necessità di ulteriori specificazioni. La mancata o inesatta indicazione dell’area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza non costituisce causa di illegittimità del provvedimento: l’effetto acquisitivo dell’area di sedime opera automaticamente e la sua individuazione può evincersi dalla descrizione degli interventi sanzionati, restando preclusa solo l’acquisizione della diversa e ulteriore area, di carattere aggiuntivo ed eventuale.
Il Fatto
Un privato presenta nel 1986 istanza di concessione edilizia in sanatoria per un immobile realizzato in zona costiera. Con provvedimento del 14 luglio 2015 il Comune rigetta l’istanza, rilevando che la costruzione si colloca entro i 150 metri dalla battigia, in violazione dell’art. 15 L.R. n. 78/1976 e dunque non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 33 L.R. n. 37/1985.
Il diniego viene impugnato e il TAR lo conferma con sentenza del 10 febbraio 2021. Pendente l’appello davanti al C.G.A.R.S., il Comune adotta l’ordinanza n. 96 del 13 ottobre 2021 con cui ingiunge agli eredi del proprietario la demolizione del manufatto. I destinatari propongono ricorso, deducendo l’illegittimità dell’ordine per essere stato emesso prima della definizione del giudizio di appello e per la mancata indicazione dell’area di sedime destinata all’acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata con memoria, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.: il differimento della trattazione è disposto solo per motivi eccezionali, nella specie non ravvisati.
Il primo motivo è dichiarato infondato. La pendenza di un giudizio non produce alcuna sospensione automatica degli effetti degli atti amministrativi, come affermato dal TAR Palermo, sez. II, n. 2411 del 2022. Il Comune ha quindi correttamente seguito l’iter procedimentale previsto dalla legge dopo l’accertamento, confermato in sede giurisdizionale, dell’abusività del manufatto. Il Collegio verifica inoltre che non risulta disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata davanti al C.G.A.R.S..
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato e gode di motivazione adeguata quando descrive le opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza ulteriori specificazioni (Cons. Stato, sez. VI, n. 4319 del 2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 9756 del 2023).
Il secondo motivo è parimenti respinto. La mancata o inesatta indicazione dell’area da acquisire non inficia il provvedimento: l’automatismo dell’effetto acquisitivo dell’area di sedime rende superflua ogni motivazione sul punto e la relativa individuazione può desumersi dalla descrizione degli interventi sanzionati. La mancata delimitazione della sola area ulteriore comporta esclusivamente l’impossibilità di acquisirla, senza travolgere la legittimità dell’intero provvedimento (TAR Palermo, sez. II, n. 1787 del 2022).
Il ricorso è dunque rigettato, con salvezza degli effetti consequenziali derivanti dall’eventuale riforma in appello della sentenza di primo grado. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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