Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei carabinieri (TAR Sicilia n. 2342 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce agli appartenenti all’Arma dei carabinieri il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non produce la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987, essendo il contenuto precettivo di tale previsione già sostituito dalla disciplina successiva. I richiami normativi alla disposizione originaria devono pertanto intendersi effettuati alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti invariata. Il beneficio spetta ai soli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.

L’istituto previdenziale si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 26 giugno 2024. La questione centrale attiene alla persistente vigenza del richiamo normativo su cui si fonda la pretesa, dopo le vicende modificative e abrogative che hanno interessato la disposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando integralmente le ragioni della sentenza del C.G.A.R.S. n. 865 del 2022, confermata dal Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il percorso argomentativo muove dalla necessità di stabilire se l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 sia stato o meno abrogato e quali effetti produca la successione delle fonti.

Secondo il giudice amministrativo, la previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di quest’ultima norma, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non determina la reviviscenza della formulazione iniziale. Il contenuto precettivo dettato dal legislatore del 1987 è venuto meno per effetto della novella del 1990, che lo ha sostituito con una nuova disciplina.

Ne deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi riferiti alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, anche se l’intestazione formale della norma resta quella originaria. La Corte supera così l’eccezione dell’ente previdenziale fondata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, il cui richiamo alla disposizione abrogata risulta ormai tamquam non esset.

Il Collegio richiama inoltre la sentenza del C.G.A.R.S. n. 1329 del 2022, che ha circoscritto l’applicazione del beneficio agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui rientra l’Arma dei carabinieri, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Sul piano della tempestività della domanda, richiama la sentenza del Cons. Stato n. 1231 del 2019, alla cui luce l’istanza è ritenuta tempestiva.

Il ricorso è pertanto accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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