Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e limiti del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 434 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimenti del giudice ordinario equiparati alla sentenza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione di conformarsi al decisum nel termine assegnato. Il suo potere resta circoscritto all’attuazione dell’obbligo già accertato: non sono configurabili momenti di cognizione autonomi su sopravvenienze o lacune del giudicato, perché diversamente si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione. Ne consegue che interessi legali e rivalutazione monetaria non disposti dalla pronuncia azionata non possono essere riconosciuti in ottemperanza. La penalità di mora, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, e non dal ritardo anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza di due ordinanze emesse dal Tribunale Civile di Brindisi, con le quali il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento delle spese processuali di due giudizi di opposizione avverso decreti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le pronunce, spedite in forma esecutiva e notificate presso la sede reale del Ministero, non erano state seguite da alcun adempimento.
Il ricorrente ha chiesto, oltre al pagamento delle somme liquidate, anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dopo le ordinanze e fino al soddisfo, nonché la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni giorno di ritardo. Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità del rito, osservando il dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm. La precedente ordinanza istruttoria aveva segnalato profili di inammissibilità per la mancata prova del passaggio in giudicato e della notifica in forma esecutiva; il ricorrente ha colmato le lacune con i documenti richiesti, dimostrando la valenza di cosa giudicata delle ordinanze.
Nel merito, le pronunce azionate sono state notificate in formula esecutiva al Ministero presso la sede reale il 21 dicembre 2022. Decorso il termine di legge di centoventi giorni per il pagamento spontaneo, l’amministrazione non ha adottato alcun atto attuativo del dictum. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, al pagamento delle somme poste a suo carico.
La domanda di penalità di mora è stata invece disattesa. Il Collegio richiama l’art. 114, lett. e), cod. proc. amm., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015: nei giudizi di ottemperanza per pagamento di somme di denaro la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, non essendo ancora maturato il relativo presupposto.
Quanto agli accessori, il Collegio ha rilevato che le ordinanze del giudice ordinario non avevano disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tali profili esulano dai limiti della giurisdizione amministrativa di ottemperanza. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato per il caso deciso, ma non ammette momenti di cognizione autonomi su sopravvenienze o lacune, perché si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e si attribuirebbero al giudice amministrativo ambiti riservati ad altre giurisdizioni. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato n. 8123 del 2023 e Cassazione Sezioni Unite n. 27277 del 2011.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate in dispositivo in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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