Sei scatti stipendiali rilevano per indennità buonuscita forze di polizia (TAR Sicilia n. 2327 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia, civile e militare, purché munito di qualifiche equiparate a quelle indicate dalla norma. L’ambito soggettivo della disposizione non distingue tra appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare, e comprende l’Arma dei carabinieri. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non ha determinato la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 nella formulazione originaria, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’eccezione di prescrizione, per essere in senso proprio, richiede che il debitore alleghi e provi la data di inizio del corso prescrizionale.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei carabinieri e congedati a domanda, hanno dedotto di avere maturato, al momento dell’istanza, l’età di 55 anni e 35 anni di servizio utile. Hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.

Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma si sono costituiti eccependo il difetto di legittimazione passiva. L’INPS ha parimenti eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, richiamando il principio secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’INPS. Respinge invece la medesima eccezione sollevata dall’Istituto, che resta il contraddittore necessario.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale. Nella specie l’INPS si è limitata a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione, rendendo ignota la data di liquidazione del TFS e quindi l’eccezione infondata.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione della norma novellatrice non fa rivivere quella originaria, sicché la limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso non è più in vigore.

Trova quindi applicazione l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza della disciplina ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il Collegio esclude, infine, che il termine del 30 giugno abbia natura decadenziale: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non può giustificare una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta nelle annualità successive. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto e delle spese, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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