Passo carrabile e uso pubblico della strada: recessività dell’esproprio di fatto (TAR Marche n. 366 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’accesso carrabile su area classificata dal PRG come zona destinata alla mobilità stradale, la salvaguardia della destinazione urbanistica consolidata prevale sull’allegata situazione di esproprio di fatto del sedime. Quest’ultima resta recessiva rispetto all’esigenza di conservare l’uso pubblico della strada, una volta che la disciplina di piano non sia stata tempestivamente impugnata. Il diniego di regolarizzazione del passo carraio, motivato dall’intento di impedire l’uso indiscriminato da parte di terzi, non è sindacabile sotto il profilo del Codice della Strada, poiché il passo carraio è già esistente e la pretesa concerne l’installazione di una barriera mobile. La questione relativa alla proprietà del sedime rileva solo incidentalmente, ai fini di un’eventuale regolarizzazione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile residenziale, accedono allo stesso tramite una stradina di loro proprietà, classificata dal PRG come zona destinata alla mobilità stradale e gravata da una servitù di passaggio in favore di un fondo limitrofo. Per inibire l’accesso indiscriminato da parte di terzi, presentavano istanza di regolarizzazione del passo carrabile, chiedendo di installare una sbarra mobile all’inizio della stradina.

L’amministrazione respingeva l’istanza, ritenendo che la stradina dovesse restare pubblica in conformità al suo stato di fatto e alla destinazione urbanistica, e che la regolarizzazione potesse essere autorizzata solo sul confine con l’edificio abitativo. I ricorrenti impugnavano il diniego e la presupposta disciplina di PRG, resistendo il Comune e la Provincia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Respinta quella di difetto di giurisdizione, poiché la controversia attiene all’uso del territorio e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Disattesa anche l’eccezione di inammissibilità per mancata evocazione della Comunità Montana, essendo il diniego sottoscritto dal Responsabile del Servizio, organo con poteri a rilevanza esterna.

È invece condivisa l’eccezione di irricevibilità del gravame nella parte relativa alla disciplina di PRG. Tale disciplina era immediatamente lesiva e i ricorrenti ne erano consapevoli, avendo già visto respingere una richiesta di modifica senza impugnarla.

Quanto alla Provincia, il Collegio ritiene che il ricorso, essendo rivolto anche contro il PRG, andava notificato alla stessa, attesa la natura di atto complesso ineguale del provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, 11/6/2021 n. 4496.

Nel merito il ricorso è respinto. La vicenda non riguarda l’apertura di un nuovo passo carraio, già esistente, ma l’installazione di una barriera: ne deriva l’impertinenza delle censure basate sul Codice della Strada. La circostanza che la particella sia formalmente privata, con l’allegato esproprio di fatto, diventa recessiva rispetto alla salvaguardia della destinazione urbanistica, ormai consolidata e legittimamente opponibile. Anche la doglianza sulla mancata confutazione delle osservazioni post preavviso è disattesa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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