Ripristino illegittimo se lo stato dei luoghi ante abuso è ignoto (TAR Lombardia n. 2985 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi, pur costituendo atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio, richiede la puntuale individuazione e descrizione degli interventi sanzionati, poiché la sanzione non può estendersi a fattispecie non contemplate dalla normativa, in ossequio al principio di tassatività degli illeciti amministrativi. Quando la verificazione disposta in giudizio accerta che i movimenti di terreno non sono quantificabili e che lo status quo ante è ignoto, l’ordine di ripristino è illegittimo per carenza istruttoria: difetta la prova dell’entità dell’abuso e resta impossibile individuare il termine materiale dell’ordine. Il Comune non può invocare a proprio favore l’indebita protrazione del procedimento sanzionatorio e l’omessa verifica dell’ottemperanza agli ordini già emanati. Non è imputabile al privato l’incertezza sui volumi movimentati quando l’intervento invasivo di un terzo ente pubblico, non adeguatamente esaminato, è possibile causa della trasformazione dei luoghi.
Il Fatto
La società ricorrente diviene proprietaria nel 2014 di un’area in Località Piandelvino, nel Comune di Valdidentro, e vi effettua lavori di ripulitura e livellamento. Il Comune reputa illeciti tali interventi, respinge l’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 12 gennaio 2015 e ingiunge la rimessione in pristino con ordinanza n. 2 del 18 gennaio 2016. La società comunica di aver ripristinato i luoghi il 16 luglio 2016 e chiede ripetutamente un sopralluogo, mai eseguito.
Nel 2022 il Comune avvia un nuovo procedimento sanzionatorio e adotta l’ordinanza n. 12 del 12 aprile 2023, contestando quattro abusi. La società impugna davanti al TAR Lombardia. Pervenuta la causa al merito, il Tribunale dispone una verificazione ex art. 66 cod. proc. amm. affidata a un esperto del Politecnico di Milano per accertare l’attendibilità dei rilievi del tecnico comunale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio delimita il thema decidendum. Le prescrizioni di cui al primo, terzo e quarto punto dell’ordinanza risultano ottemperate. Resta da scrutinare solo il secondo punto, relativo all’abusiva effettuazione di movimenti terra che avrebbero alterato la morfologia dei luoghi.
Sul punto il Tribunale rileva una grave carenza istruttoria. Il Comune ha raffrontato lo stato dei luoghi del novembre 2022 con l’aerofotogrammetria riferita al 2003, senza mai verificare l’esito del ripristino eseguito in forza dell’ordinanza n. 2/2016, né confrontare i rilievi del 2014 con quelli del 2022. Il procedimento del 2016 non è stato formalmente concluso. L’incertezza sulla data di realizzazione degli abusi è confermata dal raffronto con il dato del 2003: la conformazione dell’area potrebbe essere mutata prima che la società ricorrente ne divenisse proprietaria.
Non giova al Comune l’omessa conclusione tempestiva del procedimento sanzionatorio: come chiarito da Cons. Stato, VII, n. 1081 del 2022, che richiama la Corte costituzionale n. 151 del 2021, il procedimento non può protrarsi in modo indebito e ingiustificato. Parimenti non verificato è l’impatto dei lavori della pista ciclabile realizzata dalla Comunità Montana, che l’ordinanza stessa riconosce aver interessato in gran parte la fascia di rispetto del torrente. È quindi possibile che i movimenti di terreno siano integralmente ascrivibili a tale intervento estraneo al ricorrente.
La verificazione conferma il quadro. Il consulente accerta che i rilievi sono stati eseguiti con strumentazione idonea, ma che i volumi movimentati non sono quantificabili in ragione dell’incertezza del dato di riferimento antecedente al 2014, stimata in ordini di grandezza superiori a quelli del rilievo recente. Non si può dunque stabilire se i movimenti siano rilevanti ai fini edilizi e paesaggistici, anche perché le movimentazioni pertinenti all’attività agricola rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 380/2001. La sanzione richiede la puntuale descrizione delle opere abusive, come ribadito da Cons. Stato, VI, n. 1956 del 2023 e da TAR Lombardia, n. 1890 del 2020. L’ignoranza dello stato originario impedisce infine l’esecuzione stessa dell’ordine. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata in parte qua, con compensazione delle spese salvo la rifusione del contributo unificato e le spese della verificazione a carico del Comune.
Nota della Redazione
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