Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 333 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. è esperibile anche per l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il TAR, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, escludendo allo stato la condanna all’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente, docente con supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, al beneficio della c.d. carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 mediante accredito sulla stessa, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice civile aveva fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso la provvidenza ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti dell’azione, attestati dall’attestazione del passaggio in giudicato resa dal Tribunale di Campobasso. Ha poi esaminato la notificazione del titolo all’Amministrazione, avvenuta in copia conforme all’indirizzo PEC.

Sul punto il TAR ha richiamato le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente sono state quindi ritenute adeguate alle formalità richieste.

Il Tribunale ha inoltre affermato che la sentenza del giudice civile rientra tra i titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma richiesta corrisponde a quella liquidata nella sentenza da eseguire.

Ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e ha nominato fin d’ora, ratione muneris e senza compenso, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e ulteriore termine di 40 giorni.

Quanto all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Collegio non ha ravvisato allo stato i presupposti per il riconoscimento di un’ulteriore somma, in considerazione della già disposta nomina del commissario, salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese, liquidate in € 700,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 707 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *